28.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 129/31
Ricorso proposto il 14 febbraio 2014 — Repubblica ellenica/Commissione
(Causa T-107/14)
2014/C 129/39
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, E. Leutheriotou e A. Vasilopoulou)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione della Commissione del 12 dicembre 2013 che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2013) 8743 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 338/2013, nella parte in cui sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea a) spese dell’importo complessivo di EUR 78 813 783,87, effettuate dalla Repubblica ellenica nell’ambito del regime di pagamento unico per gli anni di esercizio 2008-2010 e b) spese dell’importo complessivo di EUR 22 230 822,10, effettuate dalla Repubblica ellenica nell’ambito del regime di condizionalità per gli anni di esercizio 2006-2010;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi di annullamento.
1.
Per quanto riguarda la rettifica imposta con la decisione impugnata nei settori del regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003 (diritti di pagamento) (1):
Primo motivo di annullamento:
—
mancanza di fondamento giuridico per l’imposizione di rettifiche per quanto riguarda il calcolo dei diritti di pagamento unico e la ripartizione della riserva nazionale, nonché interpretazione e applicazione erronee degli articoli 42 e 43 del regolamento n. 1782/2003, 21 e 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 795/2004 (2) e 31 del regolamento n. 1290/2005 (3), e
—
imposizione illegittima delle rettifiche forfettarie nei settori del regime di pagamento unico, in quanto non sussiste un valido fondamento normativo per l’applicazione dei vecchi orientamenti di cui al documento VI/5530/1997 alla nuova PAC e al regime di pagamento unico, oppure, in alternativa, l’applicazione dei vecchi orientamenti alla nuova PAC costituisce un uso scorretto della discrezionalità attribuita alla Commissione europea nel settore delle rettifiche finanziarie e allo stesso tempo lede gravemente il principio di proporzionalità.
Secondo motivo di annullamento, relativo all’inclusione di tutte le superfici foraggere nel calcolo degli importi di riferimento:
—
in violazione dei principi della certezza del diritto, di proporzionalità e oltrepassando i limiti del suo potere discrezionale la Commissione propone una rettifica forfettaria del 5 %, mentre non dovrebbe proporre alcuna rettifica oppure dovrebbe limitarla all’importo del 2%.
Terzo motivo di annullamento, relativo all’inclusione di tutte le superfici foraggere nel calcolo degli importi di riferimento:
—
violazione dell’articolo 4 del regolamento n. 2529/2001, cosicché è scorretta la base di calcolo della rettifica forfettaria proposta, che deve essere limitata all’importo di EUR 162 920 267,28 per l’anno 2007, di EUR 162 528 761,38 per l’anno 2008 e di EUR 161 343 586,94 per l’anno 2009.
Quarto motivo di annullamento, relativo alla ripartizione della riserva nazionale:
—
erronea interpretazione delle disposizioni dell’articolo 42 del regolamento n. 1782/03 e dell’articolo 21 del regolamento n. 795/2004 (criteri di ripartizione della riserva nazionale) e errata valutazione delle circostanze di fatto.
Quinto motivo di annullamento, relativo alla ripartizione della riserva nazionale:
—
non sussistono i requisiti per l’applicazione del regolamento n. 1290/2005, poiché gli accertamenti della Commissione relativi ai criteri nazionali di ripartizione della riserva nazionale non costituiscono una violazione del medesimo;
—
interpretazione e applicazione erronee dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e degli orientamenti contenuti nel documento VI/5530/1997, in quanto, da un lato, gli addebiti invocati dalla Commissione con riferimento ai criteri di ripartizione della riserva nazionale, anche se fossero provati non sono sfociati nel pagamento di importi a favore di non aventi diritto e non hanno comportato un rischio di danno per il FEAGA e, dall’altro lato, gli addebiti in questione non sono relativi alla mancata applicazione di un controllo essenziale e, conseguentemente, non giustificano l’imposizione di una rettifica forfettaria del 10%.
2.
Per quanto riguarda la rettifica imposta dalla decisione impugnata nell’ambito della condizionalità:
Sesto motivo di annullamento:
—
Il documento AGRI-2005-64043 della Commissione adottato il 9 giugno 2006 non può costituire un valido fondamento normativo per l’imposizione di una rettifica finanziaria. In ogni caso non può operare retroattivamente ai fini dell’imposizione di una rettifica per l’anno di domanda 2006.
Settimo motivo di annullamento, relativo in particolare all’anno di presentazione di domanda 2008:
—
le rettifiche finanziarie sono state imposte in violazione della procedura di cui agli articoli 11 del regolamento n. 885/2006 e 31 del regolamento n. 1290/2005, e
—
in ogni caso, è incorrendo in errori di fatto e motivazione insufficiente che la Commissione è pervenuta alla conclusione secondo la quale risultano provate carenze nei controlli essenziali nell’ambito della condizionalità.
Ottavo motivo di annullamento: erronea interpretazione del documento AGRI-2005-64043:
—
violazione dei limiti del potere discrezionale attribuito alla Commissione, che ha dato luogo all’imposizione di rettifiche di ammontare sproporzionato rispetto alle carenze accertate, nella misura in cui viene imposta una rettifica del 5 % per gli anni 2006 e 2007, e
—
errore nella determinazione della base di calcolo della rettifica imposta.
(1) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).
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