28.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 129/34
Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte/UAMI — Arçelik (AquaPerfect)
(Causa T-123/14)
2014/C 129/41
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arçelik AS (Istanbul, Turchia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 dicembre 2013, procedimento R 314/2013-4;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AquaPerfect», per prodotti della classe 7 — domanda di marchio comunitario n. 10 330 454
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 9 444 118 del marchio denominativo «waterPerfect», per prodotti della classe 7
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.
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