19.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/26
Ricorso proposto il 19 febbraio 2014 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e PT Wilmar Nabati Indonesia/Consiglio
(Causa T-139/14)
2014/C 151/34
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Kodya Dumai, Indonesia) e PT Wilmar Nabati Indonesia (Medan, Indonesia) (rappresentante: P. Vander Schueren, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2), nella parte in cui esso impone un dazio antidumping alle ricorrenti; e
—
condannare il convenuto alle spese sostenute dalle ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che le istituzioni dell’Unione europea hanno agito in contrasto con il regolamento di base (1), in quanto i costi non sono stati calcolati sulla base dei documenti contabili tenuti dai produttori/esportatori del prodotto sottoposto a inchiesta e dai produttori sottoposti a inchiesta.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento di base, in quanto il valore normale costruito comprende costi non associati alla produzione e alla vendita del prodotto di cui trattasi.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha agito in contrasto con il regolamento di base, poiché ha tenuto conto di costi basati sui prezzi di riferimento internazionale anziché dei costi nel paese di origine (Indonesia).
4.
Quarto motivo, vertente su violazioni del regolamento di base, perché il valore normale è stato costruito senza che sussistesse una particolare situazione di mercato per il prodotto in esame.
5.
Quinto motivo, vertente sull’inapplicabilità dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, in quanto esso sarebbe in contrasto con l’articolo 2.2.2, paragrafo 1, dell’accordo antidumping qualora consentisse un’eccezione all’obbligo di utilizzare il costo di produzione nel paese di origine nella costruzione del valore normale.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che il regolamento n. 1194/2013 del Consiglio è viziato da un errore manifesto di valutazione in diritto e in fatto, poiché il prezzo effettivo pagato dai produttori di biodiesel per l’olio di palma greggio (CPO) non è regolato dal governo in modo tale che il prezzo effettivo pagato possa essere rifiutato.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che il regolamento n. 1194/2013 del Consiglio viola il regolamento di base, in quanto, poiché non si è tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, non è stato fatto un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione.
8.
Ottavo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’adeguamento del costo, per il quale è stata utilizzata la materia prima sbagliata nel caso delle ricorrenti.
9.
Nono motivo, vertente sul fatto che il regolamento n. 1194/2013 del Consiglio è viziato da un errore manifesto di valutazione per aver adeguato il costo del CPO fornito da produttori di CPO collegati perché ritenuto non conforme al principio di piena concorrenza, senza esaminare i fatti, ma esclusivamente sulla base dell’asserito impatto della tassa all’esportazione sui prezzi di CPO.
10.
Decimo motivo, vertente sul fatto che il regolamento n. 1194/2013 del Consiglio si fonda su un errore manifesto di valutazione, in primo luogo, perché ha negato l’utilizzo del margine di profitto sul mercato interno per le vendite di prodotti facenti parte della stessa categoria generale del biodiesel, adducendo che tali vendite non erano effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e, in secondo luogo, perché la ragionevolezza del margine di profitto è stata valutata in base a un tasso di interesse sui finanziamenti a lungo termine piuttosto che a breve o a medio termine.
11.
Undicesimo motivo, vertente sul fatto che il regolamento n. 1194/2013 del Consiglio si fonda su un errore manifesto di valutazione, avendo negato la determinazione dell’equo margine di profitto adducendo che l’uso della redditività del capitale per tale determinazione non sarebbe pertinente per le società commerciali, essendo queste imprese di servizi senza significativi investimenti di capitale, il che non tiene erroneamente conto del fatto che le società commerciali hanno bisogno di capitale circolante per esercitare le loro attività.
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, (GU L 343, pag. 51), in prosieguo: «il regolamento di base».
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