12.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 142/41
Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — SolarWorld e a./Consiglio
(Causa T-141/14)
2014/C 142/54
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: SolarWorld AG (Bonn, Germania); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italia); e Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
—
annullare l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio (1);
—
disporre la riunione della presente causa alla causa T-507/13; e
—
condannare il convenuto alla spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, secondo cui l’articolo 3 del regolamento impugnato costituisce errore manifesto di valutazione e viola l’articolo 8 del regolamento antidumping di base (2) nella parte in cui esenta dalle misure i produttori cinesi per i quali la Commissione ha accettato un impegno congiunto in violazione dei diritti dei ricorrenti ad un equo processo e del principio di corretta amministrazione, nonché in violazione del diritto di difesa dei ricorrenti e degli articoli 8, paragrafo 4, e 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base.
2.
Secondo motivo, secondo cui l’articolo 3 del regolamento impugnato costituisce errore manifesto di valutazione e viola l’articolo 8 del regolamento antidumping di base nella parte in cui esenta dalle misure i produttori cinesi per i quali la Commissione ha accettato un impegno congiunto illegittimo.
3.
Terzo motivo, secondo cui l’articolo 3 del regolamento impugnato viola l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui concede a taluni produttori cinesi l’esenzione dalle misure di cui trattasi sulla base di un’offerta di impegno, accettata e confermata dalla decisione 2013/707/UE (3)nonché dalla decisione 2013/423/UE (4) della Commissione, laddove si tratta invece di un’intesa orizzontale sui prezzi.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).
(3) Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325, pag. 14).
(4) Decisione della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209, pag. 26).
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