26.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 159/33
Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — JingAo Solar e a./Consiglio
(Causa T-157/14)
2014/C 159/45
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Cina); Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd (Shanghai, Cina); Yangzhou JA Solar Technology Co. Ltd (Yangzhou, Cina); Hefei JA Solar Technology Co. Ltd (Hefei, Cina); Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd (Shanghai), e JA Solar GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, lawyers)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ammissibile;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1), nella parte in cui si applica alle ricorrenti;
—
condannare il convenuto alle spese
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, secondo il quale avendo imposto misure antidumping su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali provenienti dalla Repubblica popolare cinese mentre nell’avviso di apertura erano menzionati unicamente i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, le istituzioni hanno violato l’articolo 5, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio. (1)
2.
Secondo motivo, con il quale si afferma che avendo imposto misure antidumping su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali che non erano stati soggetti ad un’inchiesta antidumping, le istituzioni hanno violato gli articoli 1 e 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.
3.
Terzo motivo, con il quale si sostiene che avendo applicato un metodo non conforme all'economia di mercato per calcolare il margine di dumping di prodotti di paesi ad economia di mercato, le istituzioni hanno violato l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.
4.
Quarto motivo, secondo il quale avendo condotto un’unica inchiesta per due prodotti distinti (cioè moduli e celle fotovoltaici in silicio cristallino), le istituzioni hanno violato l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.
5.
Quinto motivo, secondo il quale avendo omesso di esaminare le domande delle ricorrenti per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, le istituzioni hanno violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.
6.
Sesto motivo, secondo il quale avendo omesso di quantificare separatamente il pregiudizio sofferto dall'industria dell'Unione causato dalle importazioni in dumping e da altri fattori noti e, di conseguenza, avendo imposto un’aliquota del dazio eccedente quanto necessario per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping nell’industria dell’Unione, le istituzioni hanno violato gli articoli 3 e 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).
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