12.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 142/44
Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Yingli Energy (China) e a./Consiglio
(Causa T-161/14)
2014/C 142/57
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Yingli Energy (China) Co. Ltd (Baoding, Cina); Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Haikou, Cina); Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Hengshui, Cina); Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Tianjin, Cina); Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd (Baoding); Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Technology Co. Ltd (Pechino, Cina); Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd (Pechino); Yingli Green Energy Europe (Düsseldorf, Germania); Yingli Green Energy South East Europe GmbH (Grünwald, Germania); Yingli Green Energy France SAS (Lione, Francia); Yingli Green Energy Spain, SL (La Moraleja, Spagna); Yingli Green Energy Italia Srl (Roma, Italia); and Yingli Green Energy International AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ricevibile il ricorso;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 66), in quanto si applica alle ricorrenti;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Con il primo motivo, esse asseriscono che, imponendo misure compensative sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle relative componenti chiave provenienti da Repubblica popolare cinese, laddove l'avviso di apertura di inchiesta menzionava soltanto moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti chiave originari della Repubblica popolare cinese, le istituzioni hanno violato gli articoli 10, paragrafo 12, e 10, paragrafo 13, del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009 (1).
2.
Con il secondo motivo, esse asseriscono che, imponendo misure compensative su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle loro componenti chiave che non erano soggetti a inchiesta antisovvenzioni, le istituzioni hanno violato gli articoli 1 e 27 del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009.
3.
Con il terzo motivo, esse asseriscono che svolgendo una singola inchiesta per due distinti prodotti (cioè i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le celle), le istituzioni hanno violato l'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).
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