26.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 159/36
Ricorso proposto il 28 marzo 2014 — Vanbreda Risk & Benefits/Commissione
(Causa T-199/14)
2014/C 159/49
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vanbreda Risk & Benefits (Anversa, Belgio) (rappresentanti: P. Teerlinck e P. de Bandt, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea del 30 gennaio 2014 (Rif. Ares(2014)221245) con la quale la Commissione ha deciso di escludere l’offerta della VANBREDA RISK & BENEFITS SA per il lotto 1 della gara d’appalto 2013/S 155-269617 (bando di gara n. OIB.DR.2/PO/2013/062/591) e di aggiudicarlo alla società Marsh SA;
—
disporre la produzione dei documenti di cui al capitolo III (misure di organizzazione del procedimento) del presente ricorso;
—
accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione e condannare la Commissione a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 1 000 000 a titolo di risarcimento per la perdita della possibilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, per la perdita di referenze e per il danno morale subito;
—
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico vertente sull’illegittimità dell’aggiudicazione, dell’appalto, da parte della Commissione, ad una società che, in violazione del capitolato d'oneri, non avrebbe allegato alla sua offerta un Accordo/Procura con il quale tutti gli assicuratori facenti parte del consorzio si obbligavano all’esecuzione solidale dell’appalto.
Il motivo è suddiviso in tre parti, nelle quali si deduce che Commissione:
—
avrebbe violato il principio di parità di trattamento fra gli offerenti, gli articoli 111, paragrafo 5, e 113, paragrafo 1, del regolamento finanziario (1) nonché gli articoli 146, paragrafi 1 e 2, 149, paragrafo 1, e 158, paragrafi 1 e 3, del regolamento di applicazione (2) e le disposizioni del capitolato d’oneri dichiarando conforme l’offerta della Marsh, sebbene essa non includesse l’Accordo/Procura debitamente firmato da tutti gli assicuratori facenti parte del consorzio, conformemente alle disposizioni del capitolato d’oneri;
—
avrebbe violato il principio di parità di trattamento fra gli offerenti nonché gli articoli 112, paragrafo 1, del regolamento finanziario e 160 del regolamento di applicazione, consentendo alla Marsh di modificare la sua offerta dopo il termine per il deposito delle offerte;
—
avrebbe violato il principio di trasparenza in combinato con l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario, rifiutando di dare una risposta precisa alla domanda posta dalla ricorrente al fine di sapere se l’Accordo/Procura fosse stato firmato da tutti gli assicuratori partecipanti al consorzio della Marsh e se tale documento fosse stato allegato all’offerta della Marsh.
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).
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