30.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 202/25
Ricorso proposto il 28 marzo 2014 — Richard Anton/ECHA
(Causa T-208/14)
2014/C 202/32
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Richard Anton KG (Gräfelfing, Germania) (rappresentani: M. Ahlhaus e J. Schrotz avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione SME(2013) 4524, del 21 gennaio 2014, dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, nonché la fattura n. 10046845, del 23 gennaio 2014;
—
condannare la convenuta alle spese, comprese quelle sostenuta dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla presunta carenza di competenza della convenuta
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La convenuta non era competente ad adottare la decisione controversa SME(2013) 4524. Né il regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) né il regolamento (CE) n. 340/2008 (2) autorizzano la convenuta ad emettere una decisione distinta relativa al rispetto, da parte del richiedente, dei criteri previsti per le piccole e medie imprese.
2.
Secondo motivo, vertente sulla presunta violazione del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958
—
In tutte le comunicazioni con la ricorrente, la convenuta ha disatteso l’obbligo di rivolgersi a una persona soggetta alla sovranità di uno Stato membro nella lingua ufficiale di tale Stato. Tale violazione ha impedito alla ricorrente di soddisfare i requisiti impostile per quanto concerne la prova del suo status di piccola impresa.
3.
Terzo motivo, con cui si sostiene che le decisioni controverse sono ingiustificate e l’onere amministrativo imposto alla ricorrente è sproporzionato
—
Le decisioni impugnate sono errate nel merito. La ricorrente aveva diritto a beneficiare di una riduzione della tariffa ai sensi del regolamento (CE) n. 340/2008. La fattura della convenuta riguardante l’onere amministrativo è ingiustificata, in quanto detto onere è stato imposto alla ricorrente sulla base di una procedura errata. L’onere amministrativo è privo di una base giuridica adeguata ed è sproporzionato.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
(2) Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
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