30.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 202/27
Impugnazione proposta il 15 aprile 2014 dall’Agenzia europea per i medicinali avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 febbraio 2014, causa F-29/13, Drakeford/EMA
(Causa T-231/14 P)
2014/C 202/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński e N. Rampal Olmedo, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Controinteressato nel procedimento: David Drakeford (Dublino, Irlanda)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-29/13, nella parte in cui essa annulla la decisione dell’EMA di non rinnovare il contratto della controparte nell’impugnazione;
—
accogliere le conclusioni presentate in primo grado dalla ricorrente nel procedimento di impugnazione, in particolare respingere il ricorso presentato dalla controparte in primo grado in quanto del tutto infondato;
—
condannare la controparte nell’impugnazione alle spese del presente grado di giudizio e di quello che si è svolto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente su errori di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica in merito all’interpretazione dell’articolo 8, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea nella parte in cui esso ha ritenuto che l’espressione «qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto» dovesse essere intesa nel senso che essa include qualsiasi modus operandi per il quale il rapporto di lavoro di un agente temporaneo, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, alla scadenza del suo contratto a tempo determinato prosegue, in tale qualità, con il proprio datore di lavoro, anche se a tale rinnovo si accompagna una progressione di grado o un’evoluzione delle funzioni esercitate.
2.
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica sul testo dell’eccezione all’interpretazione dell’articolo 8, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.
3.
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica in quanto ha fatto uso della propria competenza estesa al merito.
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