7.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 212/35
Ricorso proposto l’11 aprile 2014 — EGBA e RGA/Commissione
(Causa T-238/14)
2014/C 212/45
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: European Gaming and Betting Association (EGBA) (Bruxelles, Belgio) e The Remote Gambling Association (RGA) (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Brankin, solicitor, T. De Meese, E. Wijckmans e M. Mudrony, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 19 giugno 2013 relativa all’aiuto di Stato SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10) cui la Francia intende dare esecuzione in favore di società di corse dei cavalli (GU L 14, del 18 gennaio 2014, pag. 17); e
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata di forme sostanziali previste dall’articolo 108, paragrafo 2, o che da esso discendono, del principio di buona amministrazione e degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e del principio di buona amministrazione in quanto:
—
la misura non è necessaria e, pertanto, non persegue alcun idoneo interesse comune;
—
la misura comporta spese non giustificate dall’interesse comune;
—
la misura non è uno strumento appropriato per conseguire l’obiettivo di interesse comune;
—
la misura falsa la concorrenza e pregiudica il commercio; e
—
la Commissione non ha tenuto conto del contesto generale per la valutazione della misura.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente motivato vari aspetti della misura controversa.
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