14.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 223/17
Impugnazione proposta il 22 aprile 2014 da Jean-Pierre Bodson e a. avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 febbraio 2014, causa F-73/12, Bodson e a./BEI
(Causa T-240/14 P)
2014/C 223/22
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo, Lussemburgo); Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, Francia); Didier Dulieu (Roussy-le-Village, Francia); Marie-Christel Heger (Nospelt, Lussemburgo); Evangelos Kourgias (Senningerberg, Lussemburgo); Manuel Sutil (Lussemburgo); Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo); e Henry von Blumenthal (Bergem, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 12 febbraio 2014 nella causa F-73/12;
—
di conseguenza, accogliere le domande presentate dai ricorrenti in primo grado e, pertanto,
—
annullare le decisioni, contenute nei fogli paga dell’aprile 2012, del consiglio di amministrazione della BEI del 13 dicembre 2011 che stabilisce un incremento salariale limitato al 2,8 % e la decisione del comitato direttivo della BEI del 14 febbraio 2014 che stabilisce una griglia di merito che comporta la perdita dell’1 % dello stipendio e annullare, nella medesima misura, tutte le decisioni contenute nei fogli paga successivi;
—
quindi,
—
condannare la convenuta al pagamento della differenza di retribuzione risultante dalle citate decisioni del consiglio di amministrazione della BEI del 13 dicembre 2011 e del comitato direttivo della BEI del 14 febbraio 2012 rispetto all’applicazione del precedente sistema retributivo; a tale differenza di retribuzione vanno sommati gli interessi di mora a decorrere dal 12 aprile 2012 e, successivamente, il 12 di ogni mese fino a liquidazione, al tasso della BCE aumentato di 3 punti;
—
condannare la convenuta al pagamento di danni e interessi per il danno subito a causa della perdita del potere d’acquisto, valutato ex aequo et bono, in via provvisoria, all’1,5 % della retribuzione mensile di ogni ricorrente;
—
condannare la convenuta alle spese;
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione della diversa natura tra il rapporto di lavoro contrattuale e il rapporto di lavoro statutario, una violazione delle condizioni fondamentali del rapporto di lavoro, una violazione della qualificazione giuridica del protocollo d'intesa.
2.
Secondo motivo, vertente su una contraddizione nella sentenza del Tribunale della funzione pubblica e su uno snaturamento del fascicolo.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione dei principi di certezza del diritto, di irretroattività e di prevedibilità, nonché uno snaturamento del fascicolo.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione del controllo del manifesto errore di valutazione e dell’obbligo di motivazione.
Full & Egal Universal Law Academy