14.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 223/18
Impugnazione proposta il 22 aprile 2014 da Jean-Pierre Bodson e a. avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 febbraio 2014, causa F-83/12, Bodson e a./BEI
(Causa T-241/14P)
2014/C 223/23
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo, Lussemburgo); Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, Francia); Didier Dulieu (Roussy-le-Village, Francia); Marie-Christel Heger (Nospelt, Lussemburgo); Evangelos Kourgias (Senningerberg, Lussemburgo); Manuel Sutil (Lussemburgo); Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo); e Henry von Blumenthal (Bergem, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 12 febbraio 2014 nella causa F-83/12;
—
di conseguenza, accogliere le domande presentate dai ricorrenti in primo grado e, pertanto,
—
annullare le decisioni di attribuire ai ricorrenti un premio in applicazione del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni come derivante dalla decisione del consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2010 e dalle decisioni del comitato direttivo del 9 novembre 2010 e del 16 novembre 2011, atteso che le decisioni individuali di applicazione erano contenute nei fogli paga di aprile 2012, dei quali gli interessati sono venuti a conoscenza non prima del 22 aprile 2012;
—
quindi,
—
condannare la convenuta a versare la differenza di retribuzione, risultante dalla decisione del consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2010 e dalle decisioni del 9 novembre 2010 e del 16 novembre 2011, rispetto all'applicazione del precedente sistema di premi; a tale differenza di retribuzione si devono sommare gli interessi di mora calcolati a decorrere dal 22 aprile 2012 fino a completa liquidazione, al tasso della BCE aumentato di 3 punti;
—
condannare la convenuta al pagamento di danni e interessi per il danno subito a causa della perdita del potere d’acquisto, valutato ex aequo et bono, in via provvisoria, all’1,5 % della retribuzione mensile di ogni ricorrente;
—
nel caso in cui la convenuta non li produca spontaneamente, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, invitare la convenuta a produrre i documenti seguenti:
—
il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della BEI del 13 dicembre 2011;
—
i progetti redatti dal dipartimento delle risorse umane in date 22 giugno 2011 (RH/P&O/2011-119), 20 ottobre 2011 (RH/P&O/2011-74) e 25 gennaio 2012;
—
condannare la convenuta alle spese;
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una irregolarità del procedimento in quanto il Tribunale della funzione pubblica si è rifiutato di procedere alle misure di organizzazione richieste dai ricorrenti.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione della diversa natura tra il rapporto di lavoro contrattuale e il rapporto di lavoro statutario, una violazione delle condizioni fondamentali del rapporto di lavoro, una violazione della qualificazione giuridica del protocollo d'intesa, uno snaturamento del fascicolo e una violazione da parte del giudice del suo obbligo di motivazione.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento, nonché una violazione dell’obbligo di motivazione.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione dei principi di certezza del diritto, di irretroattività e di prevedibilità, nonché una violazione del dovere di sollecitudine e dell’obbligo di motivazione.
5.
Quinto motivo, vertente su una violazione del controllo del manifesto errore di valutazione e dello snaturamento del fascicolo.
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