24.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 194/30
Ricorso proposto il 22 aprile 2014 — EEB/Commissione
(Causa T-250/14)
2014/C 194/39
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: C. Stothers, Solicitor, M. Van Kerckhove e C. Simphal, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione implicita della Commissione europea del 13 febbraio 2014, considerata come diniego di divulgazione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), di copie in versione integrale e non modificata di corrispondenza tra due Stati membri riguardante i loro proposti piani nazionali transitori (PNT), che esonerano taluni impianti di combustione dai nuovi limiti di emissione tra il 2016 e il 2020;
—
condannare la convenuta al pagamento delle spese del ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta si è illegittimamente basata sull’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in un caso in cui ciò è specificamente precluso dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 (2).
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta illegittimamente non ha interpretato in senso restrittivo le eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, come prescritto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 e dall’articolo 4, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha illegittimamente consultato terzi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in un caso in cui è evidente che il documento avrebbe dovuto essere divulgato e si è illegittimamente basata su tale consultazione per prolungare il suo tempo di risposta.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha illegittimamente omesso di considerare quali parti di un documento siano interessate da eccezioni e di divulgare le parti restanti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che, ritardando l’accesso, la convenuta ha illegittimamente omesso di prevedere tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare all’elaborazione, alla modifica e alla revisione di PNT quando tutte le possibilità sono ancora aperte, come prescritto dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1367/2006.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
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