14.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 223/21
Ricorso proposto il 25 aprile 2014 — Vattenfall Europe Mining e a./Commissione
(Causa T-260/14)
2014/C 223/26
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Vattenfall Europe Mining AG (Cottbus, Germania), Vattenfall Europe Sales GmbH (Amburgo, Germania) e Vattenfall GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: R. Karpenstein e C. Johann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare, ai sensi dell’articolo 264 TFUE, la decisione C (2013) 4424 final della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo: insussistenza di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
Con il loro primo motivo, le ricorrenti fanno valere che a torto la Commissione ha ritenuto sussistere un intervento «di risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in relazione ai flussi finanziari operati sulla base della Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità delle energie rinnovabili; in prosieguo: «EEG»).
—
La previsione per legge di un vantaggio senza l’intervento di risorse statali non è sufficiente perché sussista un aiuto. Il presupposto dell’intervento di risorse statali non è soddisfatto con riferimento alla sovrattassa EEG, poiché questa è pagata solo dai privati e le risorse raccolte non possono essere imputate allo Stato in quanto esso non dispone di un potere di controllo costante e della connessa possibilità di accesso.
—
Un controllo dello Stato sulla sovrattassa EEG deve essere di per sé escluso per il solo fatto che il suo importo non è determinato dalle autorità statali, bensì dal prezzo dell’energia nella borsa elettrica e dalla quantità dell’energia da fonte rinnovabile immessa. Inoltre, lo Stato non ha alcuna possibilità di influenzare il rapporto tra il fornitore di energia e l’utente finale al quinto livello del meccanismo di compensazione EEG. Il trasferimento dei costi avviene qui nell’ambito di un rapporto di mero diritto privato.
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Stante il nesso imprescindibile tra la qualificazione della sovrattassa EEG e la limitazione della sovrattassa per gli utenti a forte consumo di energia, il requisito del necessario controllo dello Stato non sussiste neppure con riferimento al cosiddetto regime speciale di compensazione dell’EEG. Né tale requisito potrebbe fondarsi sul fatto che la decisione relativa al controllo viene adottata dal Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale per l’economia e il controllo delle esportazioni), avendo quest’ultimo compiti di mera presa d’atto e/o di accertamento.
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Inoltre, attraverso la riduzione della sovrattassa in favore degli utenti a forte consumo di energia, lo Stato non rinuncia ad entrate che avrebbe normalmente potuto raccogliere. Data la particolare configurazione del meccanismo di compensazione EEG, la riduzione della sovrattassa non implica alcuna diminuzione dell’importo totale delle entrate derivanti dalla sovrattassa EEG. La riduzione della sovrattassa per gli utenti a forte consumo di energia viene invece compensata attraverso sovrattasse più elevate per ogni kilowatt-ora di elettricità consegnata ad utenti non privilegiati.
2.
Secondo motivo: inesistenza di un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il cosiddetto regime speciale di compensazione dell’EEG non prevede alcun vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La differenziazione tra utenti a forte consumo di energia e utenti che non hanno un forte consumo di energia è insita nella logica del sistema della sovrattassa dell’EEG e, pertanto, non è selettiva a priori. La limitazione della sovrattassa in favore degli utenti a forte consumo di energia si limiterebbe a compensare i particolari svantaggi che deriverebbero a tali utenti dalla sovrattassa EEG calcolata sulla base del consumo.
3.
Terzo motivo: nessuna (minaccia) di distorsione della concorrenza o di effetto pregiudizievole sugli scambi
Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono che il regime speciale di compensazione non distorce né rischia di distorcere la concorrenza e che non sussiste alcun pregiudizio per gli scambi fra gli Stati membri.
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