14.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 223/27
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Lech-Stahlwerke/Commissione
(Causa T-274/14)
2014/C 223/32
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lech-Stahlwerke GmbH (Meitingen, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare la nullità della decisione 2014/C 37/07 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativa all’avvio del procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione al sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e da grisù secondo la legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien) nella versione del 25 ottobre 2008, modificata dall’articolo 5 della legge del 20 dicembre 2012, e ridurre la sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, nella parte in cui tale riduzione per gli utenti come la ricorrente è qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e dichiarata provvisoriamente incompatibile con il mercato interno;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE — nessun aiuto di Stato
—
La ricorrente fa valere che il meccanismo di sostegno della legge sulla priorità delle energie rinnovabili (in prosieguo: la «EEG») nel suo insieme e il regime speciale di compensazione per gli utenti a forte consumo di energia non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché non esiste alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali. Il sostegno è finanziato esclusivamente da risorse private, i cui flussi finanziari non sono controllati da alcuna autorità statale.
2.
Secondo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE — nessun vantaggio selettivo per gli utenti a forte consumo di energia
—
La ricorrente fa inoltre valere che il regime speciale di compensazione non prevede alcun vantaggio selettivo per gli utenti a forte consumo di energia. Da un lato, gli utenti non hanno ricevuto alcun vantaggio che essi non avrebbero ottenuto in condizioni normali di mercato, in quanto, in forza di tali circostanze, gli operatori EEG devono vendere la loro elettricità a prezzo di mercato e non esiste alcuna sovrattassa EEG. Dall’altro, il regime speciale di compensazione si applica in seno al gruppo di utenti a forte consumo di energia, che sono esposti unicamente al rischio di perdita di competitività internazionale a causa della sovrattassa EEG, a tutti i settori produttivi in modo non discriminatorio.
3.
Terzo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE — in ogni caso, compatibilità con il mercato interno
—
Tuttavia, anche se il regime speciale di compensazione dovesse costituire un aiuto di Stato, esso, in ogni caso, è manifestamente compatibile con il mercato interno conformemente alle disposizioni relative agli aiuti di Stato dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), in considerazione dell’obiettivo d’interesse comunitario di tutela dell’ambiente e del clima, garantendo al contempo un’economia europea sostenibile e stabile.
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