28.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 245/20
Ricorso proposto il 5 maggio 2014 — Dyckerhoff Polska contro Commissione
(Causa T-284/14)
2014/C 245/27
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Dyckerhoff Polska sp. z o. o. (Nowiny, Polonia) (rappresentante: K. Kowalczyk, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione 2013/448/UE, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:
1.
Primo motivo:
—
contrasto della decisione adottata con il diritto dell’Unione, in particolare con la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nonché con la decisione della Commissione 2010/2/UE, del 24 dicembre 2009.
2.
Secondo motivo:
—
violazione del principio della parità di trattamento per aver determinato un fattore di correzione transettoriale uniforme allo stesso livello per tutti i settori, senza tener conto del fatto che i settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, tra cui il settore che comprende la produzione di cemento, dovrebbero essere trattati in modo diverso rispetto ai settori non colpiti da tale elevato rischio;
nonché violazione del principio di proporzionalità.
3.
Terzo motivo:
—
sul fondamento dell’articolo 277 TFUE, inapplicabilità dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nonché dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione della Commissione 2011/278/UE, che sono alla base dell’adozione della decisione impugnata, nella misura in cui la loro applicazione è possibile senza tener conto dell’articolo 10 bis, paragrafi da 12 a 18, della direttiva 2003/87/CE, dell’articolo 16 della decisione della Commissione 2011/278/UE nonché della decisione della Commissione 2010/2/UE, i quali confermano la necessità di un approccio specifico verso i settori ed i sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché determinazione da parte della Commissione europea di un fattore di correzione transettoriale uniforme per tutti i settori.
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