14.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 223/42
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — egeplast international/Commissione
(Causa T-291/14)
2014/C 223/45
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: egeplast international GmbH (Greven, Germania) (rappresentante: A. Rosenfeld, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare la nullità della decisione C (2013) 4424 def. della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sull’Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;
—
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente quanto segue.
1.
Nessun favore ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
—
La ricorrente afferma che il regime speciale di compensazione della legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») non le apporta alcun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma riduce semplicemente un onere che incide gravemente sulla sua competitività, il quale le è stato imposto solo in seguito all’introduzione della sovrattassa EEG. Detto regime ha l’obiettivo di compensare in parte uno svantaggio ma non di fornire un vantaggio.
2.
Nessuna selettività
—
La ricorrente sostiene altresì che il regime speciale di compensazione non è selettivo, non essendo limitato a determinati utenti o settori produttivi. Anche nella pratica, la gamma di utenti che ha beneficiato del regime di compensazione è altrettanto diversificata. Il regime è pienamente compatibile con la EEG 2012 e consente un sistema di oneri coerente con il sistema EEG.
3.
Nessuna risorsa statale o imputabile allo Stato
—
La ricorrente afferma inoltre che le entrate provenienti dalla sovrattassa EEG non sono risorse statali o imputabili allo Stato. La sovrattassa EEG ha l’obiettivo di soddisfare il diritto degli operatori dei sistemi di trasmissione (in prosieguo: gli «OST») in base al diritto civile contro i fornitori di elettricità per il rimborso delle spese sostenute nella commercializzazione di energia elettrica. L’importo della sovrattassa è determinato dagli OST senza alcun coinvolgimento statale. I poteri conferiti alla Bundesnetzagentur (agenzia federale della rete) avevano il solo scopo di riesaminare la determinazione adeguata dell’importo della sovrattassa da parte degli OST. Tuttavia, essi non hanno ottenuto dalla Bundesnetzagentur alcun controllo permanente o potere dispositivo sulle entrate provenienti dalla sovrattassa.
4.
Nessuna distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi
—
Al riguardo, la ricorrente fa valere che dal carattere non statale delle entrate provenienti dalla sovrattassa risulta che le riduzioni della sovrattassa EEG non hanno costituito una rinuncia alle entrate statali. Di conseguenza, non esiste alcuna rinuncia perché qualunque minor entrata proveniente dal conto della sovrattassa è stata controfinanziata da risorse private sotto forma di un importo maggiore della sovrattassa per i consumatori finali non privilegiati.
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