24.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 194/35
Ricorso proposto il 5 maggio 2014 — Seca Benelux e a./Parlamento
(Causa T-311/14)
2014/C 194/46
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Seca Benelux SPRL (Bruxelles, Belgio); Groupe Seca SA (Valenciennes, Francia); e Seca Ingénierie SAS (Valenciennes) (rappresentante: E. van Nuffel d'Heynsbroek, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del Parlamento del 21 febbraio 2014 di non scegliere l’offerta da essa presentata per l’aggiudicazione dell’appalto di assistenza alla gestione tecnica degli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo (Bando di gara n. INLO.AO-2013-003-STR-UGIMS-03) e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente;
—
prima di pronunciarsi, ordinare al Parlamento di produrre i documenti seguenti:
—
l’elenco dei principali servizi simili eseguiti dall’altro offerente durante gli ultimi tre anni, indicando il loro importo, la loro data ed il loro destinatario, pubblico o privato;
—
il documento o i documenti attestanti i titoli di studio e professionali del personale proposto dall’altro offerente per eseguire l’appalto e contenenti i dati richiesti alle pagg. da 11 a 27 del capitolato contenente le specifiche tecniche e nel verbale del sopralluogo obbligatorio e delle risposte alle domande degli offerenti;
—
il documento o i documenti attestanti che il Parlamento aveva verificato se tutti i titoli di studio e professionali del personale preposto all’appalto dall’altro offerente da esso ricevuti fossero conformi ai documenti di gara, in particolare alle pagg. da 11 a 27 del capitolato contenente le specifiche tecniche e nel verbale del sopralluogo obbligatorio e delle risposte alle domande degli offerenti;
—
condannare il Parlamento alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’omessa verifica dei criteri di selezione in violazione delle regole dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012 (1) e dell’articolo 148 del regolamento delegato n. 1268/2012 (2), dei documenti di gara e del principio di buona amministrazione.
2.
Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto nella valutazione delle capacità tecniche degli offerenti in violazione dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012, degli articoli 146, paragrafo 2 e 148 del regolamento delegato n. 1268/2012, e delle regole stabilite nei documenti di gara nonché del principio di buona amministrazione e del principio di parità di trattamento degli offerenti
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012 , recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).
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