7.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 212/37
Ricorso proposto il 5 maggio 2014 — Hipp/UAMI — Nestlé Nutrition (Praebiotik)
(Causa T-315/14)
2014/C 212/48
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hipp & Co. (Sachseln, Svizzera) (rappresentanti: M. Kinkeldey, A. Wagner e S. Brandstätter, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nestlé Nutrition GmbH (Francoforte sul Meno, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 febbraio 2014, nei procedimenti R 1171/2012-4 e R 1326/2012-4;
—
condannare il convenuto alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio denominativo «Praebiotik» per prodotti delle classi 5, 29 e 32 — marchio comunitario n. 3 83 919
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Nestlé Nutrition GmbH
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento parziale della domanda di cancellazione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata e, per l’effetto, dichiarazione di decadenza in toto del marchio contestato. Rigetto del ricorso della Hipp & Co.
Motivi dedotti:
—
Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009;
—
Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
—
Violazione dell’articolo 78 del regolamento n. 207/2009
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