14.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 223/61
Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Vinnolit/Commissione
(Causa T-318/14)
2014/C 223/63
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaning, Germania) (rappresentante: M. Geipel, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 nel procedimento SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;
—
condannare la convenuta a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo: nessun aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE
—
La ricorrente sostiene che la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, prevista dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG) costituisce una modifica di un sistema di compensazione di diritto civile. Non sussiste alcun vantaggio concesso mediante risorse statali o mediante risorse controllate dallo Stato.
2.
Secondo motivo: in ogni caso, nessun nuovo aiuto
—
La ricorrente sostiene inoltre che la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia non costituisce un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 108 TFUE, dato che in passato la Commissione europea ha dichiarato il sistema di finanziamento per il sostegno delle energie rinnovabili nella Repubblica federale di Germania compatibile con la normativa in materia di aiuti e da allora detto sistema non è stato sostanzialmente modificato.
3.
Terzo motivo. violazione di diritti fondamentali e del principio di proporzionalità
—
La ricorrente afferma a tal riguardo che la Commissione europea non ha esercitato, oppure non ha correttamente esercitato, il proprio potere discrezionale, in quanto, da un lato, non ha preso in considerazione le notevoli ripercussioni per le imprese interessate derivanti dall’avvio del procedimento d’indagine formale, e, dall’altro, ha avviato il procedimento di indagine in un momento in cui lo stesso non era ancora necessario.
4.
Quarto motivo: violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
—
La ricorrente sostiene che la Commissione europea, quando ha adottato la decisione in oggetto, ha violato il legittimo affidamento delle imprese interessate, dato che in passato la stessa ha dichiarato il sistema di finanziamento per il sostegno delle energie rinnovabili nella Repubblica federale di Germania compatibile con la normativa in materia di aiuti e, da allora, detto sistema non è stato sostanzialmente modificato.
5.
Quinto motivo: eccesso di potere
—
Infine, la ricorrente deduce un eccesso di potere da parte della Commissione europea nell’adozione della decisione in oggetto, avendo indebitamente ridotto il margine discrezionale spettante alla Repubblica federale di Germania ai sensi del diritto primario e secondario riguardo alla determinazione delle modalità di sostegno delle energie rinnovabili.
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