7.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 212/38
Ricorso proposto il 5 maggio 2014 — Sephora/UAMI — Mayfield Trading (Rappresentazione di due linee verticali)
(Causa T-320/14)
2014/C 212/50
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Sephora (Boulogne Billancourt, Francia) (rappresentante: H. Delabarre, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mayfield Trading Ltd (Las Vegas, Stati Uniti d’America)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 24 febbraio 2014 nel procedimento R 1577/2013-4;
—
accogliere l’opposizione e respingere la domanda di marchio comunitario n. 1 0 2 14 773 depositata il 24 agosto 2011 dalla società Mayfield Trading Ltd, per prodotti della classe 03 «Prodotti di profumeria; Cera depilatoria; Olii essenziali; Saponi; Cosmetici; Creme cosmetiche; Astucci pieni di cosmetici; Prodotti depilatori; Acqua depilatoria; Gel depilatorio; Lozioni per capelli; Dentifrici» e i servizi delle classi 35 «Commercio di saponi, Articoli di profumeria, Creme, Oli essenziali, Prodotti per la bellezza e la cosmesi, Cera per depilare, Acqua depilatoria, gel depilatori e altri prodotti analoghi» e 44 «Cure d’igiene e di bellezza per l’uomo o per gli animali; Depilazione e Trattamenti estetici»;
—
condannare l’UAMI alle spese comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Mayfield Trading Ltd
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo che raffigura due linee verticali per prodotti e servizi delle classi 3, 35 et 44 — Domanda di marchio comunitario n. 1 0 2 14 773
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo nazionale e internazionale che raffigura una linea verticale per prodotti della classe 3
Decisione della divisione d’opposizione: Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 75 e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
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