21.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 235/26
Ricorso proposto il 7 maggio 2014 — /UAMI — Rezon
(Causa T-322/14)
2014/C 235/36
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: GmbH (Kleinmachnow, Germania) (rappresentante: T. Lührig, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rezon OOD (Sofia, Bulgaria)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 febbraio 2014, procedimento R 951/2013-1;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38 e 42 — Marchio comunitario n. 8 838 609
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Rezon OOD
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo nazionale, contenente l’elemento denominativo «mobile» per servizi delle classi 35, 39 e 42
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rinvio del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento
Motivi dedotti:
—
violazione dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95;
—
violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
—
violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
—
violazione dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95;
—
violazione dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009;
—
violazione dell’eccezione relativa all’abuso di diritto, in combinato disposto con l’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e con l’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
—
violazione dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
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