28.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 245/23
Ricorso proposto l’8 maggio 2014 — Novomatic/UAMI — Granini France (HOT JOKER)
(Causa T-326/14)
2014/C 245/31
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: W.M. Mosing, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Granini France (Mâcon, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 6 febbraio 2014, procedimento R 589/2013-2, così da respingere l’opposizione e consentire la registrazione del marchio comunitario richiesto n. 9 594 458;
—
condannare il convenuto e, qualora intervenga per iscritto, anche la controinteressata, alle spese e a compensare le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e nel ricorso dinanzi all’UAMI.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «HOT JOKER» per prodotti delle classi 9 e 28 — domanda di marchio comunitario n. 9 594 458
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Granini France
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «joker +» per prodotti delle classi 28 e 41
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; violazione dell’articolo 75 e seguenti del regolamento n. 207/2009; violazione dell’obbligo dell’UAMI di esercitare i suoi poteri conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione europea.
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