11.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 261/29
Ricorso proposto il 15 maggio 2014 — Klyuyev/Consiglio
(Causa T-341/14)
2014/C 261/52
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentante: R. Gherson, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare, nei limiti in cui si applicano al ricorrente
—
la decisione del Consiglio 2014/119/PESC del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina; e
—
il regolamento del Consiglio (UE) n. 208/2014 del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina.
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi, sei dei quali sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-340/14, Klyuyev/Consiglio.
In aggiunta, il ricorrente deduce in giudizio un motivo in forza del quale lamenta che il consiglio non ha soddisfatto il criterio per inserire il ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi colpiti dalle misure restrittive, nello specifico che tale persona sia stata identificata come responsabile dell’appropriazione di fondi di Stato ucraini o di violazioni di diritti dell’uomo in Ucraina, dato che l’unico motivo fornito per l’inserimento del ricorrente nell’elenco consiste nella circostanza che egli è asseritamente oggetto di indagini in Ucraina per un suo coinvolgimento in crimini relativi allo sviamento di fondi di Stato ucraini e il loro illegale trasferimento al di fuori dell’Ucraina.
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