11.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 261/29
Ricorso proposto il 19 maggio 2014 — Cipriani/UAMI — Hotel Cipriani (CIPRIANI)
(Causa T-343/14)
2014/C 261/53
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Arrigo Cipriani (Venezia, Italia) (rappresentanti: A. Vanzetti, S. Bergia, e G. Sironi, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Hotel Cipriani (Venezia, Italia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 14 marzo 2014, nel procedimento R 224/2012-4 e dichiarare la nullità, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 8, terzo comma, del codice italiano della proprietà industriale, del marchio «Cipriani» n. 115824 detenuto dall’Hotel Cipriani per tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato, oppure;
—
in subordine, per tutti i prodotti o servizi diversi da servizi di «alberghi, prenotazione d'alberghi», oppure;
—
in subordine in relazione a servizi di «ristoranti, caffetterie, posti pubblici di ristorazione, bar, approvvigionamento; consegna di bevande per il consumo immediato», oppure;
—
rinviare il procedimento dinanzi all’UAMI in modo che questo possa emettere tale dichiarazione di nullità;
—
ordinare che siano interamente rimborsate al sig. Arrigo Cipriani le spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «CIPRIANI», per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 42 — marchio comunitario n. 115 824
Titolare del marchio comunitario: Hotel Cipriani
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio è stato registrato in malafede e in violazione del diritto a un nome di persona notorio «CIPRIANI»
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
—
Violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 8, terzo comma, del codice italiano della proprietà industriale;
—
Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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