8.12.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 439/28
Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Arvanitis e a./Parlamento europeo e a.
(Causa T-350/14)
(2014/C 439/38)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Athanasios Arvanitis (Rodi, Grecia) e altri 47 ricorrenti (rappresentante: Ch. Papadimitriou, avvocato)
Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogroup
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare che i convenuti hanno omesso di legiferare al fine di dare piena attuazione ai principi generali del diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva sul lavoro a tempo determinato a seguito del loro licenziamento dall’ex Olympiaki Aeroporia, imposto da una decisione della Commissione europea recepita nell’ordinamento giuridico greco con la legge n. 3717/2008;
—
attribuire ai ricorrenti, nonché a tutti i dipendenti licenziati dell’ex Olympiaki Aeroporia, con atto di diritto dell’Unione — direttiva, regolamento o altro atto normativo dell’Unione — avente applicazione diretta, la facoltà di riscuotere il risarcimento al quale avrebbe avuto diritto in qualità di dipendenti permanenti a titolo del loro licenziamento-cessazione obbligatori dall’Olympiaki Aeroporia; e
—
disporre un risarcimento del danno pari a EUR 3 00 000 con atto di diritto dell’Unione — direttiva, regolamento o altro atto normativo dell’Unione — avente applicazione diretta, a favore di ciascuno dei ricorrenti per il turbamento, la preoccupazione, la grave violazione di diritti fondamentali e la prematura interruzione della vita lavorativa.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
1.
Primo motivo: la legge n. 3717/2008 con la quale viene prevista la chiusura dell’Olympiaki Aeroporia e il licenziamento di tutti i dipendenti temporanei costituisce un autentico atto dell’Unione ed è stato sostanzialmente imposto dalle istituzioni dell’Unione, in particolare dalla BCE e dalla Commissione europea, e tutte le misure legislative adottate dal governo ellenico sono state poste in essere su indicazione e più precisamente dopo la decisione dell’Eurogroup, dell’ECOFIN, della BCE e della Commissione europea.
2.
Secondo motivo: la mancata equiparazione dei dipendenti temporanei licenziati, occupati presso l’ex Olympiaki Aeroporia agli altri dipendenti a tempo indeterminato dell’Olympiaki Aeroporia e il mancato espresso risarcimento dei medesimi quando hanno lasciato quest’ultima hanno causato loro un danno diretto, personale e grave e li hanno privati del godimento dei loro diritti fondamentali.
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