4.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 253/43
Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Experience Hendrix/UAMI — JH Licence (Jimi Hendrix)
(Causa T-357/14)
2014/C 253/57
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Experience Hendrix LLC (Tukwila, Stati Uniti d’America) (rappresentanti: M. Vanhegan, Barrister, e P. Gardiner, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: JH Licence GmbH (Pommelsbrunn, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 marzo 2014 nel procedimento R 782/2012-4;
—
dichiarare che il marchio comunitario controverso è nullo;
—
condannare il titolare del marchio comunitario alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento;
—
condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Jimi Hendrix» per prodotti e servizi delle classi 9 e 15 — Registrazione di marchio comunitario n. 4 6 26 685
Titolare del marchio comunitario: JH Licence GmbH
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: violazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera b), e 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009
Decisione della divisione di annullamento: il marchio comunitario è dichiarato nullo
Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione di annullamento è annullata e la domanda di dichiarazione di nullità è respinta
Motivi dedotti:
—
violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
—
violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 78 del regolamento n. 207/2009;
—
violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
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