11.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 261/33
Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Petropars e a./Consiglio
(Causa T-370/14)
2014/C 261/58
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Petropars Ltd (Teheran, Iran); Petropars International FZE (Dubai, Emirati arabi uniti); e Petropars UK Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e Z. Burbeza, Solicitors, e R. Blakeley, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del marzo 2014;
—
annullare il parere del marzo 2014 nella parte in cui si applica ai ricorrenti; e
—
ordinare al Consiglio di sopportare le spese collegate al presente ricorso.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1.
Il primo motivo riguarda il fatto che i criteri per essere inseriti nell’elenco stabiliti nell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 (1) o nell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 (2) non risultano soddisfatti e che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione laddove ha dichiarato che i criteri erano e continuavano ad essere soddisfatti, giacché le società ricorrenti non sono possedute o controllate dalla National Iranian Oil Company (NIOC).
2.
Il secondo motivo riguarda il fatto che i criteri per essere inseriti nell’elenco non risultano soddisfatti dal momento che il Consiglio non ha provato che il NIOC sostenesse finanziariamente il governo iraniano.
3.
Il terzo motivo riguarda il fatto che il mantenimento dei nomi delle ricorrenti nell’elenco è comunque in violazione dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali, compresi il diritto a commerciare, a svolgere attività di impresa e a godere pacificamente delle loro proprietà e/o è in violazione del principio di proporzionalità. Le ricorrenti affermano inoltre che il fatto che il loro nome continui a comparire nell’elenco rappresenta una violazione del principio di precauzione e dei principi di protezione dell’ambiente e di tutela della salute umana e della sicurezza, poiché probabilmente causerà danni significativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori iraniani ordinari e all’ambiente.
4.
Il quarto motivo riguarda il fatto che il Consiglio ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti poiché ha omesso di attuare una completa ed adeguata revisione dell’inserimento del loro nome nell’elenco e di considerare attentamente le osservazioni da esse presentate.
(1) Regolamento del Consiglio (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
(2) Decisione del Consiglio 2010/413/PESC del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).
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