11.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 261/37
Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Pshonka/Consiglio
(Causa T-380/14)
2014/C 261/62
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Artem Viktorovych Pshonka (Mosca, Russia) (rappresentanti: C. Constantina e J.-M. Reymond, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare parzialmente, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 e il regolamento n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, nella parte in cui riguardano il ricorrente e, in particolare, disporre:
—
la rimozione del nome del ricorrente dall’allegato I del regolamento n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014;
—
la rimozione del nome del ricorrente dall’allegato I della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014;
—
annullare parzialmente, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 e il regolamento n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, in quanto non rispettano la proposta congiunta;
—
condannare il Consiglio alle proprie spese e a quelle del ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul difetto di competenza del Consiglio e sulla violazione delle competenze del giudice naturale nei seguenti termini:
—
l’adozione del regolamento controverso violerebbe la procedura di cui all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, poiché il regolamento ha ampliato l’obiettivo delle misure restrittive rispetto alla proposta congiunta dell’alto commissario per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, su cui si basava il regolamento.
—
il fatto di aver incluso il ricorrente nell’elenco ha messo alla berlina una persona che non ha beneficiato di un equo processo e che non è stata condannata da un giudice competente.
2.
Secondo motivo, vertente su manifesti errori di valutazione dei fatti. Il ricorrente sostiene che non è stata condotta nessuna indagine nei suoi confronti in relazione alla distrazione di fondi statali ucraini e/o al loro trasferimento illegale al di fuori dall’Ucraina prima o all’epoca dell’adozione delle misure contestate. Inoltre, il ricorrente afferma che quand’anche tale indagine fosse stata condotta, essa non avrebbe avuto alcuna base fattuale o giuridica ma si sarebbe fondata esclusivamente su motivazioni di ordine politico.
1.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente. Il ricorrente sostiene quanto segue:
—
il Consiglio ha violato l’articolo 296 TFUE non avendo fornito al ricorrente le motivazioni individuali e specifiche sotto il profilo giuridico e fattuale;
—
al ricorrente non è stato garantito il diritto di comunicare le proprie osservazioni al Consiglio;
—
le misure contestate identificano il ricorrente come responsabile dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini senza che vi sia stato alcun giudizio o prova del fatto, il che costituisce una violazione del diritto del ricorrente alla presunzione d’innocenza fino alla prova della colpevolezza;
—
al ricorrente non è stata comunicata alcuna prova addotta contro di lui, rendendogli impossibile qualsiasi contestazione dinanzi al giudice, il che rappresenta una violazione del suo diritto a una difesa effettiva;
—
il ricorrente è direttamente privato dei suoi diritti di proprietà;
—
le sanzioni contestate sono sproporzionate rispetto alle circostanze della fattispecie e alle prove a disposizione e
—
il modo in cui è ritratto il ricorrente nelle misure contestate nuoce gravemente alla sua reputazione.
Full & Egal Universal Law Academy