11.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 261/38
Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Pshonka/Consiglio
(Causa T-381/14)
2014/C 261/63
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Viktor Pavlovych Pshonka (Mosca, Russia) (rappresentanti: C. Constantina e J.-M. Reymond, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare parzialmente, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 e il regolamento n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, nella parte in cui riguardano il ricorrente e, in particolare, disporre:
—
la rimozione del nome del ricorrente dall’allegato I del regolamento n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014;
—
la rimozione del nome del ricorrente dall’allegato I della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014;
—
annullare parzialmente, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 e il regolamento n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, in quanto non rispettano la proposta congiunta;
—
condannare il Consiglio alle proprie spese e a quelle del ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli sollevati nella causa T-380/14, Pshonka/Consiglio.
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