4.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 253/50
Ricorso proposto il 24 maggio 2014 — Fih Holding e Fih Erhversbank/Commissione
(Causa T-386/14)
2014/C 253/66
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fih Holding A/S (Copenaghen, Danimarca) e Fih Erhversbank A/S (Copenaghen) (rappresentante: O. Koktvedgaard, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione C(2014) 1280 final della Commissione, dell’11 marzo 2014, relativa all’aiuto di Stato n. SA.34445 (2012/C) cui la Danimarca ha dato esecuzione per la cessione di attività patrimoniali da FIH a FSC;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Con il primo motivo le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l’articolo 107, primo comma, TFUE nella parte in cui la Commissione ha dichiarato «che nessun investitore che opera in un’economia di mercato sarebbe stato disposto ad investire con le modalità e alle condizioni equivalenti a quelle dell’accordo di acquisto» (punto 93), che «pertanto le misure non sono conformi al principio dell’investitore che opera in un’economia di mercato» (punti 93 e 99) e, all’articolo 1, paragrafo 1, che la cessione di attività costituisce un aiuto di Stato.
2.
Con il secondo motivo le ricorrenti affermano che la FSC, a causa delle sue passività preesistenti, non dovrebbe essere paragonata a un investitore privato che mira a collocare capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a lungo termine, bensì a un creditore privato che intende ottenere il pagamento di somme che gli sono dovute da un debitore in difficoltà finanziarie.
3.
Con il terzo motivo le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l’articolo 107, primo comma, TFUE nella parte in cui dichiara, al punto 116, che l’effetto di alleggerimento dei requisiti patrimoniali lordi delle misure era pari a DKK 375 milioni, importo che avrebbe dovuto essere remunerato, e che il valore della cessione, che doveva essere recuperato, era superiore di DKK 254 milioni al valore economico reale, e nella parte in cui all’articolo 1, paragrafo 2, e all’impegno n. 6 del term sheet (lettera di intenti) si subordina l’approvazione a tali condizioni.
4.
Con il quarto motivo le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l’articolo 107, primo comma, TFUE nella parte in cui, al punto 103, lettera a), la Commissione ha affermato l’esistenza di «un beneficio legato alla formula dell’accordo di acquisto di azioni (DKK 0,73 miliardi)», e al punto 103, lettera b), l’esistenza di «una remunerazione prevista di un investimento azionario (DKK 1,33 miliardi)». Pertanto, è infondata la richiesta della Commissione di remunerazione dell’alleggerimento dei requisiti patrimoniali, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e all’impegno n. 6.
5.
Con il quinto motivo le ricorrenti affermano che la Commissione avrebbe frainteso i termini dell’accordo quando ha concluso che la FIH avrebbe dovuto rimborsare alla FSC DKK 254 milioni (punto 116) quale differenza tra il valore di cessione e il valore economico reale delle attività.
6.
Con il sesto motivo le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto la Commissione non ha osservato il suo obbligo procedurale essenziale di motivare la propria decisione.
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