11.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 261/39
Ricorso proposto il 4 giugno 2014 — Premo/UAMI — Prema Semiconductor (PREMO)
(Causa T-400/14)
2014/C 261/65
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Premo, SL (Campanillas, Spagna) (rappresentanti: E. Cornu, F. de Visscher e E. De Gryse, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Prema Semiconductor GmbH (Magonza, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 1o aprile 2014, nel procedimento R 1000/2013-5;
—
in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha accolto l’opposizione con riferimento a «induttori», «trasformatori» e «filtri antirumore»;
—
condannare l’UAMI, e, se necessario, l’interveniente, alle spese
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: la registrazione internazionale che designa l’Unione europea per il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «PREMO», per prodotti della classe 9 — registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 9 73 341
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Prema Semiconductor GmbH
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo nazionale «PREMA», per prodotti della classe 9
Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso
Motivi dedotti:
—
violazione della regola 22, paragrafo 6, del regolamento della Commissione n. 2868/95 e dei diritti di difesa della ricorrente;
—
violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;
—
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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