8.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 303/33
Ricorso proposto l’11 giugno 2014 — Viscas/Commissione
(Causa T-422/14)
2014/C 303/42
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Viscas Corporation (Tokyo, Giappone) (rappresentante: avv. J.-F. Bellis)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riscontra una violazione nel periodo dal 1o ottobre 2001 al 28 gennaio 2009;
—
annullare o ridurre l’importo dell’ammenda inflitta; e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione della Commissione C(2014) 2139 final, del 2 aprile 2014, caso AT.39610 — Cavi elettrici.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce otto motivi.
1.
Con il primo e con il secondo motivo essa sostiene che la Commissione ha commesso un errore nel concludere che la ricorrente ha preso parte alla violazione nel periodo dal 1o ottobre 2001 al 28 gennaio 2009.
2.
Con il terzo e con il quarto motivo essa sostiene che l’applicazione da parte della Commissione del punto 18 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende (1) viola i principi di proporzionalità e di pari tutela, in quanto i) avvantaggia in maniera sproporzionata i produttori europei di cavi elettrici e ii) non riconosce significative differenze tra i diversi produttori per quanto riguarda la gravità dell’infrazione.
3.
Con il quinto motivo essa sostiene che la Commissione ha commesso un errore nell’attribuire alla ricorrente, ai fini del calcolo dell’ammenda da infliggere, vendite realizzate dai suoi azionisti.
4.
Con il sesto motivo essa sostiene che la Commissione ha erroneamente aumentato la proporzione del valore delle vendite da considerare basate sulla quota di mercato combinata delle parti.
5.
Con il settimo motivo essa sostiene che la Commissione ha commesso un errore non applicando una riduzione per circostanze attenuanti.
6.
Con l’ottavo motivo la ricorrente invita la Corte a far uso della sua competenza giurisdizionale estesa al merito riducendo l’ammenda in misura significativa.
(1) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).
Full & Egal Universal Law Academy