8.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 303/34
Ricorso proposto l’11 giugno 2014 — ClientEarth/Commissione
(Causa T-424/14)
2014/C 303/43
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer, F. Heringa e J. Wolfhagen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della convenuta di negarle l’accesso ai documenti richiesti in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, comunicata alla ricorrente il 3 aprile 2014 con una lettera avente il riferimento SG.B.4/LR/rc — sg.dsg2.b.4(2014) 1028887;
—
ordinare alla Commissione di sostenere le spese della ricorrente, conformemente all’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione che nega l’accesso al rapporto di valutazione di impatto della Commissione, nonché al parere del comitato di valutazione di impatto sull’accesso alla giustizia in materia ambientale riguardante il recepimento del terzo pilastro della convenzione di Aarhus nell’ordinamento dell’Unione europea e degli Stati membri
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 (1) non è applicabile e che la Commissione ha omesso la motivazione. Secondo la ricorrente, la Commissione ha erroneamente interpretato ed applicato l’eccezione all’accesso ai documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, in quanto i documenti richiesti dovrebbero essere distinti da quelli rientranti nel processo decisionale della Commissione. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha omesso di motivare perché sia applicabile l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma.
2.
Secondo motivo, in via subordinata, vertente su un’errata applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e sull’omessa motivazione. La ricorrente sostiene che anche se l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, fosse applicabile, la Commissione avrebbe comunque omesso di dimostrare che l’accesso ai documenti richiesti avrebbe messo a rischio il processo decisionale e non ha fornito un chiarimento specifico a tal riguardo.
3.
Terzo motivo, in via subordinata, vertente su un’errata applicazione della nozione di interesse pubblico prevalente di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 e sull’omessa motivazione. La ricorrente sostiene che anche se l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, fosse applicabile, la Commissione avrebbe comunque erroneamente interpretato ed applicato la nozione di interesse pubblico prevalente ed omesso di dimostrare che non sussisteva alcun interesse pubblico prevalente che avrebbe favorito l’accesso ai documenti richiesti. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha sufficientemente motivato tale punto.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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