25.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 282/42
Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Arbuzov/Consiglio
(Causa T-434/14)
2014/C 282/56
Lingua processuale: ceco
Parti
Ricorrente: Sergej Arbuzov Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: M. Machytková, P. Radošovský, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare, nella parte che riguarda il ricorrente, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), nonché la decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014 , che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 91), e
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condannare il Consiglio a sopportare, oltre alle proprie spese, l’integralità delle spese del ricorrente per il procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione della presunzione di innocenza, del diritto ad un processo equo e dei diritti della difesa
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Il ricorrente fonda il suo ricorso, inter alia, sul fatto di essere stato inserito nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, mediante la decisione decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, prima che fosse stato avviato l’esame della sua presunta attività criminale in Ucraina.
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Il ricorrente, a tal proposito, sostiene che è stato violato il diritto all’equo processo, poiché è stato violato il principio giuridico della presunzione di innocenza. Il ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio non lo ha informato della sua iscrizione nell’elenco e delle ragioni sulle quali si fondavano le misure restrittive che erano state prese nei suoi confronti, né ha permesso al ricorrente di prendere conoscenza di tali circostanze in un lasso di tempo adeguato dopo l’introduzione di detta misura. Il ricorrente sostiene di non aver potuto prendere utilmente posizione sulla decisione impugnata, e non di aver potuto far valere i propri diritti della difesa al più presto dopo l’adozione della decisione.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha oltrepassato le sue competenze
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Il ricorrente deduce vizi formali della misura del Consiglio impugnata. A suo parere la ragione attinente al diritto penale, esposta nella parte della decisione contenente la motivazione, è del tutto insufficiente e manifestamente non comprende i reali motivi politici, dichiarati in modo generico solo nel preambolo, o i motivi della presunta violazione dei diritti umani. Il ricorrente aggiunge che il Consiglio ha oltrepassato i limiti delle proprie competenze in quanto i motivi della misura ufficialmente comunicati non rientrano in un ambito in cui il Consiglio è legittimato ad adottare misure.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà
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Il ricorrente sostiene inoltre che la sanzione è sproporzionata e che si è avuta una violazione delle garanzie della tutela di diritto internazionale del diritto di proprietà.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto all’integrità della persona e al rispetto della vita privata e familiare, nonché sulla violazione del divieto di discriminazione
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A tal proposito il ricorrente sostiene che la misura adottata è un atto che lede il diritto all’integrità della persona, interferendo con la sfera privata e familiare del ricorrente.
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A parere del ricorrente è stata lesa la sua reputazione e la sua dignità, giacché nella decisione impugnata, e nella decisione di esecuzione, è stato di fatto accusato dal Consiglio di trasferimento all’estero di risorse statali ucraine e di violazione dei diritti umani, benché per il ricorrente non sia mai stato dimostrato alcuno di questi fatti e all’epoca dell’inserimento nell’elenco egli non fosse neppure indagato per tali fatti.
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Il ricorrente afferma altresì che la misura del Consiglio è discriminatoria, in quanto egli è stato inserito nell’elenco senza alcun motivo reale, mentre non sono state inserite in tale elenco persone che dovrebbero figurarvi a motivo della loro attività contraria agli interessi dell’Ucraina.
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