25.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 282/43
Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Regno Unito/Commissione
(Causa T-437/14)
2014/C 282/57
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Wakefield, Barrister, e M. Holt, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare nove voci (segnatamente l’ottava, la nona e la decima voce a pag. 51; e le prime sei voci a pag. 52) dell’allegato alla decisione di esecuzione della Commissione, del 4 aprile 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C (2014) 2008] (GU L 104, pag. 43);
—
condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dal Regno Unito.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso il ricorrente deduce tre motivi, tutti inerenti all’interpretazione da parte della Commissione del criterio di gestione obbligatorio 8 (in prosieguo: il «CGO 8») nel regolamento del Consiglio (CE) n. 1782/2003 (1), nel regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009 (2) e nel regolamento del Consiglio (CE) n. 21/2004 (3).
1.
Con il primo motivo il ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente interpretato il CGO 8. Di seguito i tre principali argomenti a sostegno di tale motivo:
—
deve essere attuata la decisione del legislatore di escludere gli articoli 6, 7 e 8 dal CGO 8;
—
l’inserimento degli articoli 4 e 5 nel CGO 8 indica che l’articolo 3 non è sufficiente a qualificare uno qualsiasi dei suoi «elementi» come obbligo di condizionalità;
—
sussiste nella decisione del legislatore dell’Unione una logica mirata nel trattare gli articoli 4 e 5 in modo diverso rispetto agli articoli 6, 7 e 8.
2.
Con il secondo motivo il ricorrente afferma che nella sua interpretazione del CGO 8 la Commissione ha violato il principio della certezza del diritto, che si applica in modo particolare quando una misura comporta conseguenze finanziarie e/o l’irrogazione di una sanzione, e secondo il quale eventuali incertezze devono essere risolte a favore dell’agricoltore.
3.
Con il terzo motivo il ricorrente afferma che nella sua interpretazione del CGO 8 la Commissione ha violato i principi di non discriminazione e di parità di trattamento, secondo i quali un agricoltore che non ha osservato un obbligo derivante da un articolo del regolamento 21/2004 non elencato nel CGO 8 non dovrebbe ricevere lo stesso trattamento di un agricoltore che non ha osservato un obbligo derivante da un articolo del regolamento 21/2004 elencato nel CGO 8.
(1) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).
(3) Regolamento (CE) n. 1/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5, pag. 8).
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