8.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 303/38
Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — Furukawa Electric/Commissione
(Causa T-444/14)
2014/C 303/46
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Furukawa Electric Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: C. Pouncey, A. Luke e L. Geary, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare l’articolo 1, paragrafo 9, lettera a), della decisione nella parte in cui afferma che nel periodo compreso tra il 18 febbraio 1999 ed il 30 settembre 2001 si è verificata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE che coinvolgeva la Furukawa. In subordine, annullare l’articolo 1, paragrafo 9, lettera a), della decisione nella parte in cui dichiara che una qualsivoglia infrazione che coinvolge la Furukawa ha avuto inizio il 18 febbraio 1999 e/o che il coinvolgimento diretto in eventuali infrazioni della Furukawa si è protratto dopo l’11 giugno 2001;
—
annullare l’articolo 2, lettera n), della decisione e/o disporre una riduzione sostanziale dell’ammenda;
—
qualora il Tribunale, con la sentenza pronunciata in una causa promossa dalla VISCAS Corporation, riducesse l’ammenda che l’articolo 2, lettera p), della decisione ha inflitto per le infrazioni da parte della VISCAS Corporation, ammenda per la quale la Furukawa è solidalmente responsabile, dichiarare che la Furukawa ha diritto a una riduzione equivalente dell’importo dell’ammenda per la quale è solidalmente responsabile; e
—
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014 (caso AT.39610 — Cavi elettrici).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE e/o del regolamento n. 1/2003 (1), per aver essa erroneamente descritto le condotte che hanno avuto luogo nel periodo tra il 18 febbraio 1999 ed il 30 settembre 2001. La ricorrente deduce che:
—
la Commissione non ha dimostrato l’esistenza, durante tale periodo, di un’infrazione riguardante la ricorrente nei termini descritti nella decisione impugnata; e
—
in subordine, la Commissione non ha dimostrato che un’infrazione riguardante la ricorrente ha avuto inizio il 18 febbraio 1999.
2.
Secondo motivo, vertente, in via subordinata, sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della Commissione quanto all’affermazione secondo cui la ricorrente ha continuato a partecipare ad eventuali infrazioni dopo l’11 giugno 2001 o ha «protratto» il proprio coinvolgimento per il tramite della VISCAS Corporation dopo il 30 settembre 2001.
3.
Terzo motivo, vertente, in via subordinata, sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della Commissione quanto al livello di coinvolgimento della ricorrente nell’infrazione.
4.
Quarto motivo, vertente sull’avvenuta prescrizione dell’ammenda inflitta alla ricorrente con riferimento al periodo anteriore al 1o ottobre 2001.
5.
Quinto motivo, vertente, in via subordinata, sugli errori in cui la Commissione è incorsa nel calcolare l’ammenda inflitta alla ricorrente, in quanto la Commissione:
—
ha utilizzato dati relativi al valore delle vendite inappropriati per calcolare l’ammenda inflitta alla ricorrente;
—
ha calcolato erroneamente il coefficiente moltiplicatore per la durata; e
—
non ha applicato alla ricorrente una circostanza attenuante.
6.
Sesto motivo, con il quale si domanda al Tribunale di estendere alla ricorrente qualunque beneficio di riduzione dell’ammenda che Tribunale concederà alla VISCAS Corporation in eventuali ricorsi da quest’ultima presentati per ottenere l’annullamento o la modifica dell’ammenda inflittale con la decisione impugnata.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che l’ammenda è, in ogni caso, manifestamente sproporzionata, eccessiva e inadeguata e che il Tribunale dovrebbe pertanto esercitare la propria competenza estesa al merito, ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, per modificare il livello dell’ammenda e per ridurlo sostanzialmente in tale sede.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
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