8.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 303/43
Ricorso proposto il 18 giugno 2014 — AETMD/Consiglio
(Causa T-460/14)
2014/C 303/51
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009;
—
ordinare al Consiglio di correggere il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 875/2013 alla luce dell’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del consiglio n. 307/2004;
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sulla violazione dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1225/2009 (1) commessi dalle istituzioni, per non aver esse adeguatamente esaminato se le vendite sul mercato interno della River Kwai International Food Industry siano avvenute nell’ambito di normali operazioni commerciali e se dette vendite dovessero quindi fungere da base per il calcolo del valore normale della River Kwai International Food Industry.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte delle istituzioni, dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009, in quanto esse non hanno effettuato un confronto equo tra il prezzo all’esportazione della River Kwai International Food Industry ed il valore normale.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte delle istituzioni, dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 1225/2009, poiché esse non hanno adeguatamente valutato l’asserito cambiamento del margine di dumping della River Kwai International Food Industry né il carattere duraturo di un simile cambiamento.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte delle istituzioni, degli articoli 19, paragrafo 2, e 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, per non aver fornito alla ricorrente un riassunto significativo delle prove sulla base delle quali esse intendevano modificare il margine di dumping della River Kwai International Food Industry e per non aver illustrato alla ricorrente le considerazioni sulla cui base esse intendevano modificare il dazio antidumping della River Kwai International Food Industry.
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).
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