15.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 315/67
Ricorso proposto il 18 giugno 2014 — EEB/Commissione
(Causa T-462/14)
2014/C 315/112
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione dell’8 aprile 2014;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente chiede l’annullamento della decisione Ares (2014) 1102834 della Commissione, dell’8 aprile 2014, che dichiara irricevibile la richiesta di riesame interno della decisione 2013/687/UE della Commissione, del 26 novembre 2013, sulla notifica da parte della Repubblica ellenica di un piano nazionale transitorio, di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi:
1.
Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 10 in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 (1). Il ricorrente sostiene che la Commissione, adottando il provvedimento contestato, ha violato l’articolo 9, paragrafo 3 della convenzione di Aarhus in quanto le disposizioni applicate dalla Commissione — articolo 10 in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 — sono incompatibili con l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus. L’illegittimità di tali disposizioni del regolamento n. 1367/2006 avrebbe dovuto portare la Commissione a dichiarare ammissibile la richiesta di riesame interno.
2.
Secondo motivo, in subordine, vertente sul fatto che la Commissione, adottando il provvedimento contestato, avrebbe violato il suo obbligo di agire il più conformemente possibile alla convenzione. Il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto interpretare l’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 e in particolare le parole «atto amministrativo» di cui a tale disposizione conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus e avrebbe dovuto lasciare da parte la definizione di «atto amministrativo» come prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006, che secondo il ricorrente è troppo restrittiva
3.
Terzo motivo, in ulteriore subordine, vertente sul fatto che la Commissione, adottando il provvedimento contestato, avrebbe violato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 per aver considerato che la decisione della Commissione 2013/687/EU non era un atto di portata individuale.
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
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