8.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 303/44
Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Österreichische Post/Commissione
(Causa T-463/14)
2014/C 303/52
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Österreichische Post AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Schatzmann, J. Bleckmann)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione della Commissione nel procedimento C(2014) 2093, nei limiti in cui dovrebbe continuare a trovare applicazione la direttiva 2004/17/CE per l’aggiudicazione di appalti per servizi postali non menzionati all’articolo 1 della decisione di esecuzione, di cui la ricorrente chiede l’esenzione a norma dell’articolo 30, paragrafo 6, della direttiva 2004/17/CE;
—
in subordine, qualora il Tribunale dovesse ritenere irricevibile o impossibile l’impugnazione parziale della decisione impugnata, annullare interamente la decisione di esecuzione;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è illegittima con riguardo ai servizi postali non compresi nell’articolo 1 della decisione, in forza dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe violato il diritto dell’Unione mediante un’erronea applicazione ed interpretazione della direttiva 2004/17/CE. A tal riguardo, la ricorrente deduce sostanzialmente che i servizi postali da essa erogati sono sufficientemente esposti ad una concorrenza diretta, sicché ricorrono i presupposti per un’esenzione a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17. La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione ha applicato erroneamente i criteri e metodi stabiliti dal diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza per la delimitazione del mercato.
Inoltre, la ricorrente invoca una violazione delle forme sostanziali in quanto la Commissione avrebbe omesso di motivare sufficientemente la sua decisione.
Infine, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe violato diritti procedurali di base, in quanto, non avendo esaminato le affermazioni della ricorrente dal punto di vista contenutistico né le prove dedotte dalla medesima, essa avrebbe violato il diritto della ricorrente ad essere sentita.
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