25.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 282/49
Ricorso proposto il 27 giugno 2014 — CHEMK e KF/Commissione
(Causa T-487/14)
2014/C 282/64
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Russia) e Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznetsk, Russia) (rappresentanti: B. Evtimov e M. Krestiyanova, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (1) del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 107, pag. 13);
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore di diritto derivante da un’erronea interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e/o da un errore manifesto di valutazione nella conclusione della Commissione secondo cui un’unica entità economica è irrilevante per il calcolo di un prezzo all’esportazione costruito (ivi compresi gli adeguamenti al prezzo di esportazione) conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, nonché nella conseguente conclusione che era giustificata una detrazione integrale di tutte le SGAV (spese generali, amministrative e di vendita) e del profitto della RFA International dal prezzo all’esportazione della CHEMK Group. Nei limiti in cui la Commissione possa essersi fondata su tali conclusioni per respingere la tesi dell’esistenza di un’unica entità economica addotta dalle ricorrenti, queste ultime affermano che un tale rigetto è del pari inficiato da un errore di diritto e/o da un errore manifesto di valutazione.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base nonché sulla violazione, ad essa correlata, dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, per aver la Commissione detratto i dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito dalle ricorrenti. La violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base deriva dall’applicazione da parte della Commissione di un nuovo metodo per valutare se i dazi fossero debitamente traslati nei prezzi di rivendita, metodo che risultava essere diverso da quello utilizzato nell’ultimo riesame intermedio conclusosi con l’istituzione del dazio in vigore nei confronti delle ricorrenti.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che le conclusioni della Commissione riguardo a un presunto rischio di reiterazione di un dumping pregiudizievole in relazione con le importazioni russe sono affette da una serie di errori manifesti di valutazione dei fatti e delle prove.
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (regolamento di base; GU L 343, pag. 51).
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