1.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 292/54
Ricorso proposto il 1o luglio 2014 — Seven for all mankind/UAMI — Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)
(Causa T-505/14)
2014/C 292/66
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Seven for all mankind LLC (Vernon, Stati Uniti) (rappresentante: A. Gautier-Sauvagnac, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seven SpA (Leinì, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 aprile 2014 pronunciata nel procedimento R 1277/2013-1;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SEVEN FOR ALL MANKIND» per prodotti delle classi 14 e 18 — domanda di marchio comunitario n. 4 4 43 222
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo comunitario contenente l’elemento denominativo «Seven»
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario
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