8.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 303/46
Ricorso proposto il 1o luglio 2014 — Vidmar e a./Unione europea
(Causa T-507/14)
2014/C 303/54
Lingua processuale: il croato
Parti
Ricorrenti: Vedran Vidmar (Zagabria, Croazia); Saša Čaldarević (Zagabria); Irena Glogovšek (Zagabria); Gordana Grancarić (Zagabria); Martina Grgec (Zagabria); Ines Grubišić (Vranjic, Croazia); Sunčica Horvat Peris (Karlovac, Croazia); Zlatko Ilak (Samobor, Croazia); Mirjana Jelavić (Virovitica, Croazia); Romuald Kantoci (Pregrada, Croazia); Svjetlana Klobučar (Zagabria); Ivan Kobaš (Županja, Croazia); Zlatko Kovačić (Sesvete, Croazia); Tihana Kušeta Šerić (Spalato, Croazia); Damir Lemaić (Zagabria); Željko Ljubičić (Solin, Croazia); Gordana Mahovac (Nova Gradiška, Croazia); Martina Majcen (Krapina, Croazia); Višnja Merdžo (Rijeka, Croazia); Tomislav Perić (Zagabria); Darko Radić (Zagabria); Damjan Saridžić (Zagabria); Darko Graf (Zagabria) (rappresentante: D. Graf, avvocato)
Convenuta: Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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mediante provvedimento interlocutorio, ordinare all’Unione europea di risarcire, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, la totalità dei danni materiali sofferti da tutti i ricorrenti nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il momento in cui i ricorrenti inizieranno ad esercitare le funzioni di ufficiali giudiziari croati in conformità al disposto dell’articolo 36, paragrafo 1, e dell’allegato VII, punto 1, dell’Atto di adesione, che vincola giuridicamente tutti i 28 Stati firmatari del Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, inclusa la Commissione dal 9 dicembre 2011, come conseguenza del fatto che la Commissione europea ha violato l’obbligo di supervisione (monitoring), di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, dell’Atto di adesione, diretto ad assicurarsi che la Repubblica di Croazia garantisca l’inizio delle funzioni degli ufficiali giudiziari croati dal 1o gennaio 2012, obbligo sorto durante i negoziati sull’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea nel capitolo 23, «Giustizia e diritti fondamentali», contemplato all’allegato VII, punto 1, dell’Atto di adesione «Impegni specifici assunti dalla Repubblica di Croazia nei negoziati di adesione», che stabilisce: «1. Continuare ad assicurare un'efficace attuazione della strategia per la riforma del sistema giudiziario e del relativo piano d'azione»;
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fino a che non diverrà definitivo il provvedimento interlocutorio di cui al primo trattino del presente ricorso, sospendere la decisione sull’ammontare del danno materiale complessivo di cui i ricorrenti chiedono il risarcimento all’Unione europea mediante il presente ricorso;
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dopo che sarà divenuta definitiva la decisione interlocutoria di cui al primo trattino del presente ricorso, successivamente all’udienza ed alla presentazione delle prove relative alla determinazione del danno materiale complessivo di cui i ricorrenti chiedono il risarcimento mediante il presente ricorso, ordinare all’Unione europea di risarcire a ciascuno dei ricorrenti il danno materiale sofferto come conseguenza dell’illegittima omissione in cui è incorsa la Commissione, specificata nel primo trattino del presente ricorso, ossia il totale di detto danno emergente (damnum emergens) e il totale del lucro cessante (lucrum cessans) dei ricorrenti, sofferti durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il giorno in cui il Tribunale presenterà ai Ministeri delle Finanze e della Giustizia della Repubblica di Croazia le corrispondenti richieste, tutto ciò per l’importo di EUR 6 00 000 per ciascun anno e per ciascuno dei ricorrenti, oltre ad interessi di mora al 12 % annuo, da calcolarsi:
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per quanto riguarda il risarcimento della totalità del danno emergente, dal 1o gennaio 2012 fino al pagamento effettivo;
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per quanto riguarda il risarcimento della totalità del lucro cessante sofferto dai ricorrenti nell’anno 2012, dal 1o gennaio 2013 fino al pagamento effettivo;
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per quanto riguarda il risarcimento della totalità del lucro cessante sofferto dai ricorrenti nell’anno 2013, dal 1o gennaio 2014 fino al pagamento effettivo;
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per quanto riguarda il risarcimento della totalità del lucro cessante sofferto dai ricorrenti nell’anno 2014, dal 1o gennaio 2015 fino al pagamento effettivo;
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dopo che sarà divenuta definitiva la decisione interlocutoria di cui al primo trattino del presente ricorso, successivamente all’udienza ed alla presentazione delle prove appropriate relative all’importo di tale pretesa, ordinare all’Unione europea di rimborsare a ciascuno dei ricorrenti le spese afferenti il presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono motivi sostanzialmente analoghi a quelli fatti valere nella causa T-109/14, Škugor e a./Unione europea (1).
(1) GU C 142, pag. 38.
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