10.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 395/50
Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Green Source Poland/Commissione
(Causa T-512/14)
2014/C 395/63
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Green Source Poland sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: M. Merola e L. Armati, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione;
—
condannare la Commissione alle spese della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione C(2014) 2289 final del 7 aprile 2014, con la quale la Commissione rifiuta di concedere un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale al proposto grande progetto «Acquisto e implementazione di tecnologie innovative di creazione di biocomponenti per produrre biocarburanti», che fa parte del programma operativo «Economia innovativa» di assistenza strutturale nell’ambito dell’obiettivo convergenza in Polonia.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha ecceduto il potere conferitogli dall’articolo 41 del regolamento n. 1083/2006 (1) e violato i principi di certezza del diritto e proporzionalità attribuendo de facto efficacia vincolante a una proposta di direttiva non ancora approvata, ossia la proposta di direttiva ILUC (2). La ricorrente fa valere che il rifiuto è in realtà fondato non sul fatto che il progetto non possedesse un alto livello di innovazione in quanto impianto di produzione di prima generazione per la produzione di biocarburanti da coltivazioni a scopo alimentare, bensì sul fatto che il progetto fosse incompatibile con la proposta di direttiva ILUC, che promuove biocarburanti di seconda generazione prodotti da coltivazioni diverse da quelle a scopo alimentare. La Commissione si è quindi basata sulla futura legislazione per rifiutare un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione e su un errore manifesto di valutazione nel considerare che la proposta di direttiva ILUC pregiudichi la realizzabilità dell’impianto proposto. La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore nel ritenere che la realizzabilità economica a lungo termine dell’impianto sarebbe in discussione a partire dal 2020, basandosi su congetture secondo cui dopo il 2020 solo biocarburanti prodotti da coltivazioni diverse da quelle a scopo alimentare riceveranno sostegno finanziario.
3.
Terzo motivo, vertente su un abuso di procedura e una violazione del principio di proporzionalità, a causa dei motivi discordanti e artificiosi in seguito invocati dalla Commissione per rifiutare il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 41 del regolamento n. 1083/2006, in quanto la Commissione, nella sua valutazione, è andata oltre i criteri stabiliti nel programma operativo pertinente, in tal modo giungendo alla conclusione che solo le «soluzioni allo stato dell’arte» e le «soluzioni più innovative e recenti» dovrebbero essere sostenute. Tuttavia il programma operativo fa riferimento soltanto alle soluzioni nuove e moderne, che dovrebbero essere interpretate alla luce dell’attuale livello di sviluppo industriale e commerciale in Polonia e dell’obiettivo complessivo di favorire lo sviluppo della regione di cui trattasi.
5.
Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 41 del regolamento n. 1083/2006 e una violazione del principio di buona amministrazione e di necessaria diligenza e dell’obbligo di motivazione.
6.
Sesto motivo, vertente su un abuso di procedura e una violazione dei principi di durata ragionevole e di buona amministrazione, nonché una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006, che stabilisce un termine di tre mesi per l’adozione di decisioni su grandi progetti. La ricorrente sostiene che la Commissione ha invitato in modo continuativo la Polonia a ritirare la sua richiesta e ha ripetuto le stesse domande o ha aggiunto domande nuove e inconferenti che hanno prolungato il procedimento per oltre un anno e mezzo, in tal modo riducendo le possibilità di implementazione del progetto proposto.
(1) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006 L 210, pag. 25).
(2) Proposta COM(2012) 595 final di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
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