8.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 303/55
Ricorso proposto il 17 luglio 2014 — Alsharghawi/Consiglio
(Causa T-532/14)
2014/C 303/65
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Sud Africa) (rappresentante: É. Moutet, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione 2011/137/PESC e la decisione 2011/178/PESC;
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad iscrivere il ricorrente nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive, in quanto il suo nome non è stato menzionato nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011).
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto il Consiglio si è basato unicamente sulle risoluzioni sopra citate, senza prendere in considerazione la situazione personale del ricorrente.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e del principio della presunzione di innocenza, data la mancanza di contraddittorio.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali, in quanto, imponendo al ricorrente le misure restrittive, il Consiglio avrebbe limitato illegittimamente la sua libertà di circolazione e il suo diritto di proprietà.
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