29.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 339/22
Ricorso proposto il 18 luglio 2014 — Société des Produits Nestlé/UAMI — Terapia (ALETE)
(Causa T-544/14)
2014/C 339/27
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht e S. Cobet-Nüse, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Terapia SA (Cluj Napoca, Romania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 19 maggio 2014, nel procedimento R 1128/2013-4, in modo che l’opposizione sia respinta;
—
in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 19 maggio 2014, nel procedimento R 1128/2013-4;
—
condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ALETE» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 — Domanda di marchio comunitario n. 1 0 3 88 379
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «ALETA» per prodotti e servizi delle classi 5 e 35
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
—
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
—
violazione dell’articolo 63, in combinato disposto con la regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 2868/95
—
violazione dell’articolo 63, paragrafo 2, dell’articolo 75 e dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009.
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