20.10.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 372/17
Ricorso proposto il 25 luglio 2014 — Estonia/Commissione
(Causa T-555/14)
2014/C 372/22
Lingua processuale: l'estone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea C(2014)3271 final del 14 maggio 2014, che riguarda la sospensione dei pagamenti intermedi alla Repubblica di Estonia da parte del Fondo europeo per la pesca (FEP) nell’ambito del programma di sostegno operativo per il periodo 2007-2013;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi
1.
Primo motivo, vertente sull’erronea applicazione degli articoli 25, paragrafo 2 e 89 del regolamento n. 1198/2006 (1).
L’interpretazione dell’articolo 25 da parte della Commissione, secondo cui il sostegno agli investimenti è giustificato solo se mediante gli investimenti corrispondenti le caratteristiche tecniche interessate di un peschereccio siano state ulteriormente migliorate al di là del ripristino dello stato originario del veicolo, non corrisponderebbe alla formulazione letterale, allo scopo e agli obiettivi di tale disposizione. La formulazione letterale dell’articolo 25, paragrafo 2 concederebbe un ampio margine discrezionale in merito alla decisione quali investimenti possano essere sostenuti nell’ambito del FEP. Poiché la ricorrente avrebbe osservato le disposizioni dell’articolo 25, paragrafo 2, sarebbe inappropriata anche l’applicazione dell’articolo 89 e la sospensione dei pagamenti intermedi da versare per il sostegno al primo asse prioritario del programma operativo.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 88 del regolamento n. 1198/2006
La ricorrente rimprovera alla Commissione di non aver adottato una decisione in merito alla sospensione dei pagamenti entro sei mesi dalla comunicazione sull’interruzione del termine per i pagamenti intermedi. Essa avrebbe cosi violato l’articolo 88 del regolamento n. 1198/2006 e non avrebbe osservato i propri orientamenti per l’interruzione del termine per il pagamento, per la sospensione dei pagamenti e per le rettifiche finanziarie.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di buona amministrazione
La Commissione, con l’adozione della decisione impugnata avrebbe violato il principio di buona amministrazione in quanto, innanzitutto, non avrebbe valutato e tenuto in considerazione accuratamente tutti i dati presentati dalla ricorrente, in secondo luogo, non avrebbe controllato se fossero soddisfatti tutti i presupposti fatti valere per l’adozione della sua decisione, in terzo luogo, avrebbe contato automaticamente tutti gli investimenti effettuati per apportare migliorie ai pescherecci ammortati tra le spese di manutenzione correnti e, in quarto luogo, avrebbe erroneamente ritenuto che detti investimenti non abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi indicati all’articolo 25, paragrafo 2.
4.
Quarto motivo di ricorso vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio della tutela del legittimo affidamento
Senza tener conto della posizione espressa in maniera chiara e precisa, e quindi suscettibile di far insorgere aspettative legittime, nella lettera della Commissione, secondo cui le spese per il rinnovo/messa a punto di un motore potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1198/2006 quando in tal modo non venga aumentata la capacità di cattura di un peschereccio, la Commissione avrebbe successivamente deciso che spese di tale tipo non contribuiscono al miglioramento delle caratteristiche tecniche del veicolo ma piuttosto al rispristino o alla conservazione del suo stato originario e non sono quindi ammissibili. La ricorrente non sarebbe stata a conoscenza di un tale approccio e quest’ultimo non potrebbe desumersi dall’articolo 25 del regolamento n. 1198/2006 e nemmeno dalla lettera di risposta della Commissione ad una domanda in tal senso della ricorrente.
5.
Quinto motivo di ricorso vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio della certezza del diritto
Il fatto che la Commissione prenda una decisione definitiva in merito alla sospensione di un pagamento intermedio richiesto oltre tre anni dopo l’interruzione del termine per la prima domanda di pagamento intermedio, e non osservi pertanto il termine semestrale previsto dall’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento violerebbe chiaramente il principio della certezza del diritto. Detto comportamento della Commissione non sarebbe stato prevedibile per il destinatario di aiuti finanziati dal FEP.
(1) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223, pag. 1).
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