20.10.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 372/18
Ricorso proposto il 1o agosto 2014 — Group OOD/HABM — Kosta Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)
(Causa T-567/14)
2014/C 372/23
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Group OOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: avv.ti Dragia Dragiev e Andrey Andreev)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Kosta Iliev, Sofia, Bulgaria (rappresentante: Ufficio brevetti e marchi «Zlatarevi»)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione R 1587/2013-4 della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 giugno 2014 sul fondamento dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009;
—
condannare l’Ufficio e la parte interessata, nel caso di suo intervento dinanzi al Tribunale, alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Kosta Iliev.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio comunitario figurativo a colori contenente gli elementi denominativi «GROUP Company TOURISM & TRAVEL», per prodotti e servizi rientranti nelle classi 35, 39 e 43.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Group OOD.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio non registrato, consistente in un segno contenente gli elementi denominativi «group company» cui sono ricondotti diritti sostanziali.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso in quanto infondato.
Motivi dedotti:
—
violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto il contenuto della legge bulgara sarebbe stato determinato d’ufficio erroneamente;
—
violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché non avrebbe avuto luogo una valutazione completa e corretta degli elementi di prova forniti);
—
violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto i mezzi di prova forniti e gli argomenti di diritto dedotti non sarebbero stati esaminati alla luce dei requisiti di tale disposizione.
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