10.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 395/52
Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — Larymnis Larko/Commissione
(Causa T-575/14)
2014/C 395/65
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko A.E. (Kallithea Attikis, Grecia) (rappresentante: B. Koulouris, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione del 27 marzo 2014 [SG-Greffe(2014) D/4621/28/03/2014] relativa all’aiuto di Stato a favore della società per azioni «Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki Anonimi Eteria NEA LARKO» [NEA LARKO], numero SA.34572 (2013/C) (ex 2013NN), alla quale ha dato esecuzione la Repubblica ellenica, nella parte in cui riguarda le misure ivi menzionate 2, 3, 4 e 6, le quali, secondo la decisione impugnata, costituiscono aiuti di stato incompatibili con il mercato interno;
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condannare la convenuta a sopportare le spese processuali della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente, in primo luogo, sostiene di avere un manifesto interesse giuridico a chiedere l’annullamento della decisione impugnata, in quanto essa la riguarda direttamente ed individualmente, analogamente ai suoi destinatari e, in secondo luogo, deduce tre motivi di ricorso:
1.
Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, ai sensi dell’articolo 296 TFUE
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La ricorrente sostiene quanto segue: a) come risulta dalla stessa decisione impugnata, la Commissione è giunta alle sue conclusioni relative ai provvedimenti in oggetto adottati dalle autorità greche senza disporre di sufficienti informazioni al riguardo. In particolare, per quanto riguarda le misure 2, 4 e 6 (rispettivamente le garanzie statali del 2008, del 2010 e del 2011), la decisione impugnata riferisce espressamente che la Commissione non dispone di informazioni relative alla scadenza di tali garanzie. Per quanto riguarda, inoltre, la misura 3 (aumento di capitale del 2009), la Commissione ammette di non sapere quando si sarebbe realizzata una parte significativa di tale aumento di capitale; b) la decisione impugnata manca di motivazione anche in quanto non definisce affatto il mercato dei prodotti di cui trattasi al fine di delimitare l’origine del vantaggio della NEA LARKO e lo svantaggio concorrenziale degli altri operatori; c) in realtà, per quanto attiene alle misure 4 e 6, il solo ad aver tratto vantaggio nel caso di specie è lo Stato greco, il quale, invece di restituire alla NEA LARKO le imposte da essa versate (imposta sul reddito e IVA) le ha concesso le garanzie in questione, accompagnate da oneri.
2.
Secondo motivo, vertente su un’erronea valutazione delle circostanze di fatto (errore sui fatti), nonché su un’erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 296, paragrafo 2, TFUE e 107, paragrafo 1, TFUE
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La ricorrente sostiene quanto segue: a) tanto nel caso delle garanzie di cui sopra (le misure 2, 4 e 6) quanto nel caso della misura 3 (l’aumento di capitale della NEA LARKO del 2009) le autorità greche hanno agito «come un investitore razionale sul mercato». Qualsiasi investitore professionale ragionevole e razionale avrebbe concesso garanzie alla società in cui ha interessi propri (quale era nel caso di specie la NEA LARKO per lo Stato greco) per importi coperti da propri obblighi corrispondenti nei confronti della propria impresa (in questo caso obblighi dello Stato greco alla restituzione in favore della NEA LARKO delle imposte sui redditi e dell’IVA). Per di più, nel caso in oggetto, lo Stato greco si attendeva una realizzazione di profitti dalla vendita della NEA LARKO. Va sottolineato che le garanzie in questione non si sono realizzate e che b) la decisione impugnata non ha esaminato l’entità dell’impresa controllata, né se, alla luce di tale entità e della posizione della NEA LARKO sull’intero settore del mercato del prodotto, quest’ultima abbia potuto influenzare il mercato interno del «prodotto». Si sottolinea infine che l’entità della NEA LARKO è tale per cui gli aiuti di stato di cui trattasi non avrebbero potuto incidere in alcun modo sul mercato interno.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità
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La ricorrente sostiene che, pur ammettendo che le garanzie di cui trattasi costituiscano aiuti di stato illegittimi, la decisione impugnata deve essere annullata per violazione del principio di proporzionalità in sede di accertamento dell’entità dell’aiuto ricevuto. In concreto, per quanto riguarda tale accertamento (misure 2, 4 e 6), la Commissione non ha tenuto conto del fatto che le misure in questione non si sono realizzate e che, pertanto, non era legalmente accettabile esigere dalla NEA LARKO (o da un’impresa terza) il pagamento dello stesso identico importo delle garanzie non realizzatesi, in quanto tale importo è stato coperto anche con le garanzie dello Stato greco, il quale ha certamente concesso le garanzie in questione a copertura dei debiti della NEA LARKO, destinataria dei prestiti.
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