10.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 395/53
Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — Larymnis LARKO/Commissione
(Causa T-576/14)
2014/C 395/66
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis LARKO A.E. (Kallithea Attikis, Grecia) (rappresentante: B. Koulouris, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 27 marzo 2014 [SG-Greffe(2014) D/4621/28/03/2014] relativa alla vendita di taluni elementi dell’attivo della società per azioni denominata «Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki Anonimi Eteria NEA LARKO» [NEA LARKO], numero SA.37954 (2013/N) (EE 23/05/2014, C 156), indirizzata alla Repubblica ellenica;
—
condannare la convenuta a sopportare le spese processuali della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente, in primo luogo, sostiene di avere un manifesto interesse giuridico a chiedere l’annullamento della decisione impugnata, in quanto essa la riguarda direttamente ed individualmente, analogamente ai suoi destinatari e, in secondo luogo, deduce tre motivi di ricorso.
1.
Il primo motivo è fondato su una violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 14 del regolamento n. 659/1999 (1). La ricorrente sostiene che la Commissione ha concluso, con l’atto impugnato, che la vendita effettuata dallo Stato greco di determinati elementi patrimoniali della NEA LARKO non avrebbe avuto come conseguenza la continuità economica tra la suddetta società e il proprietario o i proprietari degli elementi patrimoniali in vendita. Innanzitutto essa contesta che gli elementi patrimoniali in vendita rappresentassero solo una parte trascurabile delle attività della NEA LARKO, dato che, in realtà, essi costituivano la parte principale delle sue attività e gli elementi rimanenti nella sua proprietà avrebbero avuto una rilevanza economica sostanzialmente ridotta e non sarebbe possibile valorizzarli in quanto tali. Ad esempio, nello stabilimento di Larimna (la cui vendita rientra nel piano di privatizzazione) confluisce l’intera produzione mineraria degli stabilimenti della NEA LARKO nella Grecia intera, che viene trasformata solo in tale stabilimento. In secondo luogo è parimenti errata la decisione impugnata nella parte in cui conclude che gli elementi patrimoniali che verranno messi all’asta non appartengono alla NEA LARKO, bensì allo Stato greco, con la conseguenza che in realtà lo stabilimento minerario di Larimna, insieme agli altri stabilimenti di trasformazione mineraria e agli stabilimenti ausiliari non giungeranno mai nella proprietà dello Stato greco, bensì rimarranno nella proprietà della NEA LARKO anche dopo la possibile risoluzione del contratto di affitto dei diritti minerari, poiché appartengono pienamente a quest’ultima. Conseguenza diretta delle considerazioni che precedono è che la gestione della NEA LARKO sarà proseguita dal nuovo acquirente, per cui quest’ultimo non può essere liberato dall’obbligo di versare alla ricorrente quanto le è dovuto dalla NEA LARKO.
2.
Il secondo motivo è fondato su una violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata, in quanto non esamina affatto se il trasferimento di elementi patrimoniali di cui trattasi, in esecuzione del piano di privatizzazione preso in considerazione dalla Commissione, abbia falsato o minacciato di falsare la concorrenza. Inoltre, essa non indaga il mercato del prodotto, anzi non definisce neanche il mercato stesso, né il settore industriale. Essa si limita alle dichiarazioni del governo greco, senza esaminarle come dovrebbe. Essa non ha esaminato in profondità neanche i pareri della NEA LARKO in proposito, sebbene quest’ultima fosse direttamente interessata dalla decisione, violando in tal modo i suoi diritti fondamentali, soprattutto il diritto alla parità di trattamento rispetto al governo greco, il legittimo affidamento nei confronti degli organi dell’Unione e il diritto ad essere sentita prima dell’adozione di una decisione che la riguarda.
3.
Il terzo motivo è fondato sull’argomento secondo il quale la decisione impugnata contiene considerazioni contraddittorie che rendono la decisione ingiustificata ed illegittima. In sostanza, la ricorrente sostiene che, mentre la Commissione, nella sua decisione dichiara di avere esaminato complessivamente tutti gli elementi in vendita, in quanto collega la risoluzione del contratto di locazione dei diritti minerari, in quanto parte del piano di privatizzazione, con la contemporanea vendita all’asta e la realizzazione del piano sort out, di conseguenza conferisce un valore significativo al valore contabile al fine di giungere alla conclusione che, poiché il rapporto tra gli elementi in vendita e quelli rimanenti, sia pure errato, è, da un punto di vista contabile, di 1 a 3, non sussiste continuità delle attività economiche. Parimenti, la Commissione non motiva affatto la propria decisione di ritenere che i contratti di lavoro con il personale della NEA LARKO non si trasferiscono al settore in vendita, violando sostanzialmente l’«acquis communautaire» a tal riguardo.
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.
Full & Egal Universal Law Academy